04/02/2022 – L’effettuazione del pagamento di tributi in un periodo di sospensione del quale il contribuente non vuole fruire, non comporta la nascita di alcuna posizione creditoria

Sentenza del 25/01/2022 n. 9 – Comm. Trib. Reg. per l’Abruzzo Sezione/Collegio 7

Intitolazione:

L’effettuazione del pagamento di tributi in un periodo di sospensione del quale il contribuente non vuole fruire, non comporta la nascita di alcuna posizione creditoria nei confronti dello Stato – Sussiste – Non vi è alcuna norma che disponga la rimborsabilità delle imposte ed accessori versati nel periodo di sospensione – Sussiste

Massima:

La decisione della Commissione Europea del 14.8.2015 riguardante le misure sa.35083 (2012/C) (ex 2012/NN) ha considerando illegittime ed incompatibili le agevolazioni tributarie ed ha stabilito il recupero di tutti gli aiuti di Stato eccezione fatta per quelli risalenti ad oltre dieci anni prima. Non vi è alcuna norma che abbia disposto la rimborsabilità delle imposte ed accessori versati nel periodo di sospensione di cui il contribuente non abbia inteso fruire, vigendo la disposizione normativa che esclude la rimborsabilità. Infatti, l’aver effettuato il pagamento, alle scadenze previste, non comporta per il ricorrente la nascita di alcuna posizione creditoria nei confronti dello Stato, a maggior ragione trattandosi di rimborso prevalentemente di imposta IVA da ritenersi illegittima. Tutti i provvedimenti agevolativi parlano esclusivamente di sospensione e dunque di un successivo rientro dei versamenti e, certamente, non di un rimborso di quanto già versato volontariamente, senza usufruire della sospensione.

Testo:

Con atto di appello l’Agenzia Delle Entrate Ufficio di Pescata impugna la decisione n. 584/2/2019 dell’08.10.2019 della Commissione Tributaria Provinciale di Pescara Sez. II che aveva accolto parzialmente il ricorso e compensato tra le parti le spese del giudizio. Con il detto atto di gravame l’Ufficio evidenzia in via preliminare che l’appello è pienamente tempestivo in forza della sospensione dei termini processuali dei giudizi tributari e del procedimento di mediazione. Per quanto attiene le questioni di merito viene osservato da parte dell’Ufficio che non vi è alcuna norma che abbia disposto la rimborsabilità delle imposte ed accessori versati nel periodo di sospensione di cui il contribuente non abbia inteso fruire, vigendo la disposizione normativa che esclude la rimborsabilità. Ha errato il primo Collegio nel riconoscere dovuta la sola imposta IRPEF per ?. 788,14. La prima decisione è priva di motivazione, costituendo tale vizio un grave impedimento che non consente alle parti in causa di conoscere le ragioni logico-giuridiche che hanno inciso sulla decisione. La CTP di Pescara decidendo per l’accoglimento parziale del ricorso si è posta in contrapposizione con quanto statuito dalla I Sezione sempre della CTP sentenze nn. 150 e 151 che hanno statuito in modo granitico che “tutti i provvedimenti agevolativi parlano esclusivamente di sospensione e dunque di un successivo rientro dei versamenti e, certamente, non di un rimborso di quanto già versato volontariamente, senza usufruire della sospensione. Aver effettuato il pagamento, alle scadenze previste, non comporta per il ricorrente la nascita di alcuna posizione creditoria nei confronti dello Stato”. A maggior ragione trattandosi di rimborso prevalentemente di imposta IVA da ritenersi illegittima riconducendo alla stessa qualsivoglia forma di riduzione agevolata con rimborso. Infatti, l’IVA quale tributo armonizzato non può rientrare tra le imposte che beneficiano di riduzione, in quanto incompatibile con il diritto comunitario. Alle luce di quanto sopra l’Ufficio invita la CTR di Pescara a rilevare la nullità della sentenza, dichiarando legittimo e fondato il silenzio rifiuto alla istanza di rimborso dichiarando non dovuto il rimborso, con vittoria di spese di entrambi i gradi giudizio.

MOTIVI DELLA DECISIONE

La Commissione, letti gli atti di causa, valutata la natura della controversia e interpretata la normativa da applicare, accoglie l’appello proposto dall’Agenzia delle Entrate, Ufficio di Pescara, riformando la decisione impugnata e condannando l’appellata al pagamento delle spese di entrambi i gradi di giudizio, liquidate in E. 300,00 per ciascun grado. La decisione della Commissione Europea del 14.8.2015 riguardante le misure sa.35083 (2012/c) (ex 2012/nn) cui l’Italia ha dato esecuzione e relativa ad agevolazioni fiscali e contributive connesse al terremoto del 2009 in Abruzzo (concernenti tutti i settori esclusa l’agricoltura) ha stabilito di richiedere il recupero di tutti gli aiuti di Stato eccezione fatta per quelli risalenti ad oltre dieci anni prima, considerando illegittime ed incompatibili le agevolazioni tributarie. Cosicché, non vi è alcuna norma che abbia disposto la rimborsabilità delle imposte ed accessori versati nel periodo di sospensione di cui il contribuente non abbia inteso fruire, vigendo la disposizione normativa che esclude la rimborsabilità. Infatti, l’aver effettuato il pagamento, alle scadenze previste, non comporta per il ricorrente la nascita di alcuna posizione creditoria nei confronti dello Stato, a maggior ragione trattandosi di rimborso prevalentemente di imposta IV A da ritenersi illegittima. Tutti i provvedimenti agevolativi parlano esclusivamente di sospensione e dunque di un successivo rientro dei versamenti e, certamente, non di un rimborso di quanto già versato volontariamente, senza usufruire della sospensione. In considerazione delle motivazioni di accoglimento dell’appello proposto dall’Agenzia delle Entrate, Ufficio di Pescara, nonché del dettato normativo, il Collegio ritiene di condannare l’appellata al pagamento delle spese di entrambi i gradi di giudizio, liquidate in E. 300,00 per ciascun grado.

 P.Q.M. 

La Commissione Tributaria Regionale di L’Aquila, Sezione VII Distaccata di Pescara definitivamente pronunciando così provvede: accoglie l’appello e condanna l’appellata al pagamento delle spese di entrambi i gradi di giudizio, liquidate in E. 300,00 per ciascun grado.

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