07/02/2022 – Ambito oggettivo della nozione di “paesaggio” ai fini della sua tutela

Paesaggio – Tutela – Ambito oggettivo – Interazione tra uomo e ambiente. 

       In tema di tutela del paesaggio, la nozione accolta dalla Convenzione europea del paesaggio, stipulata dagli Stati membri del Consiglio d’Europa a Firenze il 20 ottobre 2000 e ratificata dall’Italia con la l. 9 gennaio 2006, n. 14, introduce un concetto certamente ampio di “paesaggio”, non più riconducibile al solo ambiente naturale statico, ma concepibile quale frutto dell’interazione tra uomo e ambiente, valorizzando anche gli aspetti identitari e culturali, di modo che è pertanto la sintesi dell’azione di fattori naturali, umani e delle loro interrelazioni a contribuire a delineare la nozione, complessa e plurivoca, di “paesaggio” (1).

(1) Ha chiarito la Sezione che ciò nondimeno, ai fini dell’applicazione della normativa in materia di tutela del paesaggio, non è possibile accedere a una concezione “olistica”, elaborata da scienze diverse da quella giuridica, in virtù della quale la nozione di ambiente risulti inglobata in quella di paesaggio; al contrario, va mantenuta l’autonomia di tale ultima nozione ed il suo nucleo essenziale di carattere estetico, in senso gnoseologico, al quale è inevitabilmente attribuibile un carattere soggettivo (e non oggettivo), dal quale discende l’importanza da attribuire alla fruibilità da parte della popolazione. Ne discende la non predicabilità di lesioni del paesaggio in caso di interventi ai quali difetti il connotato essenziale della percepibilità da parte della collettività indifferenziata dei cittadini. 

Cons. Stato, sez. IV, 28 gennaio 2022, n. 624 – Pres. Greco, Est. Verrico

 

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