03/08/2016 – Responsabile di danno erariale il funzionario che ritarda nel correggere un errore

Responsabile di danno erariale il funzionario che ritarda nel correggere un errore

di Giuseppe Nucci

 

Tra i parametri di efficienza, efficacia ed economicità dell’azione amministrativa, la rapidità con cui l’ente pubblico agisce è sicuramente uno dei più apprezzati da parte dei cittadini.

Tuttavia, il fattore tempo non sembra essere una priorità per i funzionari pubblici anche se – come nella fattispecie oggetto della sentenza n. 77, depositata il 27 luglio 2016, della Sezione giurisdizionale per la Liguria della Corte dei conti – sempre più spesso tale atteggiamento viene stigmatizzato attraverso l’addebito dei danni provocati dalla lentezza della risposta pubblica alle istanze dei cittadini.

Il fatto 

L’Ufficio tecnico di un Comune, dopo aver rilasciato una concessione edilizia, successivamente la annullava essendosi accorto che era illegittima in quanto in contrasto con il quadro normativo regionale. A seguito di ciò, i richiedenti proponevano un’azione civile di risarcimento che il Tribunale accoglieva condannando il Comune, in particolare, per il ritardo con cui si era provveduto all’annullamento della concessione impedendo – medio tempore – ai richiedenti di continuare la coltivazione del terreno su cui avrebbero dovuto edificare.

Nei confronti del Responsabile del procedimento e del Responsabile preposto all’Ufficio Tecnico Comunale è stata esercitata l’azione di responsabilità erariale per danno indiretto consistente nella somma che il Comune è stato condannato, in sede civile, a pagare.

Il ritardo nel correggere l’errore 

I due dipendenti comunali sono stati riconosciuti responsabili del danno erariale.

L’aspetto che risulta di interesse consiste nel fatto che la responsabilità è stata in larga misura riconosciuta non tanto per aver inizialmente adottato un’autorizzazione a costruire illegittima quanto per il fatto che non vi sia stato un immediato intervento per rimuovere il provvedimento.

Tale ritardo, infatti, ha avuto notevole rilevanza nella quantificazione del danno effettuata dal giudice civile in favore dei proprietari destinatari della concessione a causa della “mancata coltivazione per il biennio 2000/2001” del terreno in questione.

Nessun effetto esimente è stato riconosciuto invece al termine previsto dall’articolo 21 nonies, comma 1, della legge n. 241/1990, invocato dalle difese, che, pur prevedendo che l’annullamento, ove sussistano i presupposti di legge, deve intervenire in un termine ragionevole e comunque non oltre i diciotto mesi dall’adozione del provvedimento stesso, stabilisce al contempo che “rimangono ferme le responsabilità connesse all’adozione e al mancato annullamento del provvedimento illegittimo”.

Nel caso specifico, quindi, è stata riconosciuta la colpa grave:

–  al Responsabile del procedimento, non solo per aver rilasciato la concessione edilizia illegittima, ma soprattutto per avere con grave negligenza aspettato quasi un anno prima di procedere all’annullamento della concessione;

–  al Responsabile preposto all’Ufficio Tecnico Comunale perchè non si è in alcun modo attivato presso il Responsabile del procedimento per la rimozione del provvedimento edilizio risultato illegittimo.

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