02/12/2018 – Fondo salario accessorio, confusione sulle risorse

Fondo salario accessorio, confusione sulle risorse

di LUIGI OLIVERI

Italia Oggi – Sabato, 01 Dicembre 2018

A pochi giorni dalla fine del 2018 ancora regna la confusione sui metodi per costituire il fondo del salario accessorio a seguito del Ccnl 21 maggio 2018. È l’ utilizzo delle risorse pari al 20% del monte salari del 2001, esclusa la quota della dirigenza, finalizzate al finanziamento delle «alte professionalità» il rebus che l’ Aran non riesce a risolvere che, anzi, contribuisce a rendere sempre più intricato. Un nuovo elemento di caos, che si aggiunge a quello che ha imperversato per mesi a causa dell’ improvvida clausola contenuta nell’ articolo 67, comma 7, del Ccnl, che pone a carico dei fondi tutti i maggiori costi connessi agli incrementi tabellari e che solo a fine ottobre la Sezione autonomie della Corte dei conti ha in parte attenuato, specificando che non entrano nel limite del 2016 i maggiori costi delle progressioni orizzontali e l’ indennità da 83,20 euro che scatterà da gennaio 2019.

Non bastando questo, a conferma che il Ccnl non è in alcun modo riuscito a semplificare la costituzione dei fondi come pure la legge Madia imponeva, si presenta ora il problema del finanziamento delle alte professionalità. L’ articolo 67, comma 1, prevede che «nell’ importo consolidato di cui al presente comma confluisce altresì l’ importo annuale delle risorse di cui all’ art. 32, comma 7, del Ccnl del 22.1.2004, pari allo 0,20% del monte salari dell’ anno 2001, esclusa la quota relativa alla dirigenza, nel caso in cui tali risorse non siano state utilizzate, nell’ anno 2017, per gli incarichi di alta professionalità». La disposizione pare molto chiara. Il finanziamento delle alte professionalità va nell’ importo del fondo, se le risorse nel 2017 non erano state utilizzate (e, dunque, erano state previste). Va, invece, nel capitolo di bilancio che finanzia le posizioni organizzative, se nel 2017 erano state utilizzate (e, ancora una volta, erano state previste).

La domanda che si pongono gli enti e gli operatori è, dunque, un’ altra: riguarda la possibilità di inserire nel fondo di nuova costituzione la quota di finanziamento delle alte professionalità nell’ ipotesi in cui nel 2017 tali risorse non fossero state previste. L’ Aran in un primo orientamento applicativo, il Cfl 7 risponde: «Se le risorse di cui all’ art.32, comma 7, del Ccnl del comparto regioni-autonomie locali del 22.1.2004 non erano già state stanziate dall’ ente negli anni precedenti, come pure disposto dalla richiamata disciplina contrattuale e ribadito dalla dichiarazione congiunta n.1, allegata al Ccnl del 9.5.2006, allora le stesse non possono in alcun modo essere inserite nella parte stabile del Fondo di cui all’ art.67, comma 1, del Ccnl delle Funzioni locali del 21.5.2018».

Poi, con due altri orientamenti applicativi identici, il 15 e il 21, l’ Aran ha indicato, invece, che se «l’ ente non ha in alcun modo istituito posizioni organizzative di alta professionalità alla data del 31.12 2017» allora «trova applicazione la disciplina dell’ art.67, comma 1, penultimo ed ultimo periodi, del Ccnl del 21.5.2018. Pertanto, l’ importo annuale delle risorse di cui all’ art.32, comma 7, del Ccnl 22.2004 confluisce nell’ importo consolidato delle risorse stabili di cui al primo periodo del medesimo comma 1 dell’ art.67». Cioè, esattamente il contrario di quanto indicato nel Cfl 7. Anche in questo caso, come per la questione del comma 7 dell’ articolo 67, non è chiaro perchè le parti non si incontrino con estrema urgenza per un accordo di interpretazione autentica, così da dirimere una volta e per sempre la questione.

I margini di incertezza creati sono molto gravi e continuano ad esporre gli enti al pericolo che eventuali ispezioni del Mef aderiscano ora all’ una, ora all’ altra delle interpretazioni, con possibili conseguenti aperture di procedure per danno erariale. In assenza di una chiarificazione della volontà delle parti, la logica dovrebbe essere da guida. Se una risorsa nel 2017 non era presente, appare piuttosto ingiustificabile che improvvisamente possa confluire nel fondo del 2018. Salterebbero anche tutti i conti dei vari tetti di spesa del personale.

Print Friendly, PDF & Email
Torna in alto