02/04/2017 – Per il pubblico ufficiale decisivo il riconoscimento di poteri autoritativi

Per il pubblico ufficiale decisivo il riconoscimento di poteri autoritativi

Giovanni Negri | 29/3/2017

Corte di cassazione, Sesta sezione penale, sentenza 28 marzo 2017 n. 15482

 
 

Il pubblico ufficiale è dotato di poteri deliberativi, autoritativi e certificativi; l’incaricato di pubblico servizio non ha poteri nonostante l’attività sia comunque riferibile alla sfera pubblica. Dopo la trasformazione dell’ente pubblico in società per azioni, i soggetti inseriti nella struttura organizzativa e lavorativa di una società per azioni possono essere considerati pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio quando l’attività della società stessa è disciplinata da una normativa pubblicistica e ha finalità pubbliche, anche se vi punta con strumenti privatistici.

A puntualizzarlo è la Corte di cassazione con la sentenza n. 15482 della sesta sezione penale depositata ieri. La pronuncia ha annullato il verdetto di condanna dell’ex amministratore delegato di una società di gestione di tratti autostradali. Secondo l’accusa, che contestava il reato di corruzione, in cambio di somme di denaro, il manager avrebbe favorito alcune imprese per ottenere appalti e consulenza con la società di gestione. Le tangenti sarebbero state calcolate in percentuale sull’importo dei lavori e delle consulenze affidate. Tra i motivi del ricorso aveva trovato posto anche la contestazione della qualifica pubblicistica che sia in primo grado sia in appello era stata riconosciuta all’amministratore delegato.

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