03/04/2017 – il bando di gara ed i chiarimenti

“I chiarimenti hanno la mera funzione di illustrare regole già formate e sono ammissibili se contribuiscono a renderne comprensibili il significato e/o la ratio, ma non quando si giunga ad attribuire a una disposizione un significato e una portata diversi e maggiori di quelli che risultano dal testo stesso, con conseguente indebita modifica delle regole di gara.

Le delucidazioni possono costituire una “interpretazione autentica” del bando solo nelle ipotesi in cui non è ravvisabile un conflitto tra i chiarimenti forniti e il tenore delle clausole chiarite.

Il potere di modificare un bando di gara spetta alla stazione appaltante che lo ha redatto e non alla commissione di gara, che è vincolata all’applicazione rigorosa delle clausole in esso contenute: i chiarimenti sono opponibili agli operatori economici interessati solo se comunicati con le medesime modalità degli atti di gara e soggetti alle stesse forme di pubblicità.”

QUI LA SENTENZA DEL CONSIGLIO DI STATO N.978/2017

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