01/10/2019 – Presidente di gara (non RUP) che adotta l’aggiudicazione: legittimo?

Presidente di gara (non RUP) che adotta l’aggiudicazione: legittimo?
Tar FVG, Trieste, sez. I, 30 settembre 2019, n. 408
Scritto da Elvis Cavalleri – 30 Settembre 2019
Parte ricorrente deduce a violazione dell’art. 77, comma 4, del d.lgs. 50/2016 in quanto la verifica della regolarità della procedura, l’approvazione dei verbali della commissione giudicatrice e l’aggiudicazione sono stati disposti dal presidente della commissione giudicatrice (che non era anche responsabile unico del procedimento) in veste di “dirigente responsabile delegato” della struttura competente.
“La norma appena citata dispone infatti che “I commissari non devono aver svolto né possono svolgere alcun’altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta. La nomina del RUP a membro delle commissioni di gara è valutata con riferimento alla singola procedura”.
Come noto, tale previsione normativa svolge una funzione di garanzia del diritto dei concorrenti a una decisione amministrativa adottata da un organo terzo e imparziale e raggiunta mediante valutazioni il più possibile oggettive e cioè non influenzate dalle scelte che l’hanno preceduta (su tali principi, per una disamina completa, Consiglio di Stato, A.P. n. 13/2013).
Ora, appare evidente che l’aver approvato gli atti di gara implica, necessariamente, un’analisi degli stessi, una positiva valutazione e – attraverso la formalizzazione – una piena condivisione. Ne deriva che l’approvazione degli atti di gara integra proprio una “funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta” (in tal senso TAR Puglia, Lecce, sez. II, 27 giugno 2016, n. 1040) il cui svolgimento è precluso ai componenti la Commissione giudicatrice”.

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