01/10/2019 – Calcolo del corrispettivo per la rimozione dei vincoli su prezzo massimo di cessione e sul canone massimo di locazione

Calcolo del corrispettivo per la rimozione dei vincoli su prezzo massimo di cessione e sul canone massimo di locazione
Nelle more dell’emanazione del decreto del Ministro Economia e Finanze di cui all’art. 31, comma 49-bis, della L. 23 dicembre 1998, n. 448 novellato dall’art. 25-undecies, D.L. 23 ottobre 2018, n. 119 convertito con L. 17 dicembre 2018, n. 136, quale normativa si applica per il calcolo del corrispettivo per la rimozione dei vincoli su prezzo massimo di cessione e sul canone massimo di locazione di cui alla citata L. 23 dicembre 1998, n. 448?
a cura di Massimiliano Alesio
L’istituto della “rimozione del vincolo di determinazione prezzi” nell’ambito degli edifici rientranti nell’alveo dell’edilizia residenziale pubblica, è stato introdotto dall’art. 5, comma 3-bis, del D.L. 13 maggio 2011, n. 70 (convertito in L. 12 luglio 2011, n. 106), il quale aggiunse il comma 49-bis all’art. 31, della L. 23 dicembre 1998, n. 448. In base a tale istituto, è possibile rimuovere il vincolo sul prezzo di cessione e sul canone di locazione, in presenza dei seguenti presupposti:
– Decorrenza di almeno 5 anni dalla data del primo trasferimento.
– Presentazione di una specifica richiesta al Comune.
– Versamento di un corrispettivo, al momento della stipula di una specifica convenzione, soggetta a trascrizione.
In buona sostanza, attraverso la rimozione del vincolo, i prezzi di cessione e di locazione ridiventano “liberi”, nel senso che è possibile procedere alla vendita e locazione a prezzi di mercato e non più calmierati.
Con l’art. 25-undecies, comma 1, lett. a, del D.L. 23 ottobre 2018, n. 119, convertito in L. 17 dicembre 2018, n. 136, sono state apportate modificazioni alla disciplina dell’istituto. In particolare, sono state introdotte modificazioni in relazione alla competenza del soggetto legittimato a determinare il predetto corrispettivo per la rimozione.
Ed, infatti, in sede di quesito, si chiede, appunto, di sapere quale normativa applicare per il calcolo del corrispettivo.
Orbene, prima delle modificazioni del 2018, la competenza per la determinazione della percentuale per il calcolo del corrispettivo, dapprima attribuita al Ministero dell’economia e delle finanze (previa intesa in sede di Conferenza Unificata), era stata successivamente devoluta, con decorrenza dal 1° gennaio 2012, ai Comuni. Ciò, in forza del disposto dell’art. 29, comma 16-undecies, del D.L. 29 dicembre 2011, n. 216, convertito in L. 24 febbraio 2012, n. 14. Ora, con la novella normativa del 2018, si è ritornati alla disciplina originaria, con la devoluzione della competenza in favore del Ministero dell’economia e delle finanze (sempre previa intesa in sede di Conferenza Unificata). La novella disposizione normativa è ben chiara al riguardo: “La percentuale di cui al presente comma è stabilita, anche con l’applicazione di eventuali riduzioni in relazione alla durata residua del vincolo, con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza unificata ai sensi dell’articolo 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281“. Purtroppo, l’indicato decreto ministeriale non è stato ancora emanato, per cui insorge il dubbio se i Comuni abbiano ancora uno spazio di competenza in tema di determinazione del corrispettivo di rimozione vincolo. Occorre osservare che non esiste alcuna altra fonte normativa, su cui fondarsi per poter ritenere sussistente una residuale competenza comunale in materia. Con la novella normativa del 2018, il soggetto competente in tema di corrispettivo è solo ed esclusivamente il Ministero, ragion per cui diversi Comuni hanno sospeso (taluni solo di fatto, altri attraverso un’esplicita deliberazione di Giunta) ogni decisione, con conseguente interruzione dei procedimenti in materia. Ritornare al pregresso criterio di determinazione fissato dal Comune non è più possibile e parimenti sconsigliabile appare la scelta di adottare un nuovo criterio, inserendo poi in sede di contratto una clausola di revisione del prezzo in caso di sopravvenienza di un diverso criterio ministeriale. Infatti, ciò che deve essere ben evidenziato è che il Comune, dal 2018, non ha più alcuna competenza in materia.

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