01/08/2017 – Sui diritti di rogito …

L’articolo di Giovanni G.A. Dato ricorda la delibera 61/2017 della Corte dei conti, sezione regionale di controllo per la Liguria, che ha dichiarato inammissibile la richiesta di parere posta da un ente locale in relazione ad eventuali obblighi di riconoscimento dei diritti di rogito, con la corresponsione delle relative somme, in favore dei segretari comunali di fascia A e B. La richiesta di parere è stata ritenuta inammissibile perchè palesa chiaramente il timore dell’ente di vedersi coinvolto in una controversia (in presenza di contrapposti orientamenti interpretativi della giurisprudenza contabile e di quella ordinaria di merito), con conseguente sovrapposizione alle eventuali valutazioni autonome degli Uffici requirenti e giurisdizionali competenti.

 

La delibera della Corte dei conti, sezione regionale di controllo per la Liguria, è l’occasione, per l’autore dell’articolo di sintetizzare la posizione della giurisprudenza contabile e la posizione della giuriprudenza ordinaria in merito ai diritti di rogito.

Quella che segue è la sintesi della posizione della magistratura ordinaria.

 

“Secondo consolidata giurisprudenza, la lettera della norma è chiara, essendo il suo significato reso evidente dall’utilizzo della congiunzione “e” e dall’avverbio “comunque” che, nel collegare la prima e la seconda ipotesi stanno ad indicare che si tratta di due distinte fattispecie: segretari comunali che, a prescindere dalla fascia di appartnenza operano in enti privi di dipendenti con qualifica dirigenziale e segretari privi di “qualifica” dirigenziale.

Appare utile ricordare che, in un inciso racchiuso nella sentenza della Corte costituzionale n. 75/2016, anche il Giudice delle leggi sembra avallare la tesi meno restrittiva.”

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SEGUE LA DELIBERAZIONE DELLA CORTE DEI CONTI Sezione Regionale di Controllo per la Liguria assunta nell’adunanza del 12 luglio 2017

– Vista la lett. prot. n. 71 del 30 maggio 2017, con la quale il Presidente del Consiglio delle Autonomie locali ha trasmesso alla Sezione la richiesta di parere formulata in pari data dal Comune di (omissis) (SP), ai sensi dell’art. 7, comma 8, della legge 5 giugno 2003, n. 131;

– Vista l’ordinanza presidenziale n. 25/2017, che ha deferito la questione all’esame collegiale della Sezione;

– udito in camera di consiglio il magistrato relatore, Dott. Alessandro Benigni;

FATTO

Con istanza in data 30 maggio 2017, trasmessa in pari data dal Presidente del Consiglio delle Autonomie Locali della Liguria ed assunta al protocollo della Segreteria della Sezione regionale di controllo della Corte dei conti per la Liguria il 1 giugno 2017 con il n. 0002891 – 01.06.2017 – SC _ LIG – T85 – A, il Sindaco del Comune di (omissis) ha inviato una richiesta di parere relativa ad eventuali obblighi di riconoscimento dei diritti di rogito, con la corresponsione delle relative somme, in favore dei Segretari Comunali di fascia A e B, a fronte di un chiaro contrasto sul punto tra la giurisprudenza contabile e quella ordinaria di merito (richiamando varie sentenza del Tribunale di Milano, del tribunale di Busto Arsizio e della Corte di Appello di Brescia).

DIRITTO

1. Sull’ammissibilità della richiesta di parere

La richiesta di parere è da considerarsi ammissibile sotto il profilo soggettivo e procedurale, in quanto è stata sottoscritta dall’organo legittimato a rappresentare l’Amministrazione ed è stata trasmessa tramite il Consiglio delle Autonomie Locali della Liguria, nel rispetto, cioè, delle formalità previste dall’art. 7, comma 8, della legge 5 giugno 2003, n. 131.

Sotto il profilo oggettivo, invece, è da considerarsi inammissibile in quanto essa palesa chiaramente il timore dell’ente di vedersi coinvolto in una causa di lavoro qualora, seguendo l’orientamento assunto dalla Sezione delle Autonomie con la deliberazione 24.06.2015, n. 21/SEZAUT/2015/MIG, ritenesse di negare i compensi derivanti dai diritti di segreteria richiesti dal proprio personale, riconosciuti come dovuti da ampia giurisprudenza di merito, non a caso puntualmente richiamata dallo stesso remittente (Trib. Busto Arsizio n. 307/2016; Trib. Milano n. 1539/2016; 2561/2016; App. Brescia n. 272/2017).

Poiché pertanto tale valutazione può essere prodromica all’instaurazione di un eventuale contenzioso tra il Comune e il proprio Segretario Comunale, con possibile esposizione a responsabilità amministrativo – contabile nel caso di soccombenza dell’ente territoriale e conseguente sovrapposizione alle eventuali valutazioni autonome degli Uffici requirenti e giurisdizionali competenti.

P.Q.M.

la Sezione regionale di controllo per la Liguria dichiara inammissibile la richiesta di parere formulata dal Sindaco del Comune di (omissis).

Copia della presente deliberazione sarà trasmessa, a cura del Direttore della Segreteria, al Sindaco del Comune di (omissis).

Così deliberato in Genova nella camera di consiglio del 12 luglio 2017…

 

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