02/08/2017 – Dirigenti a contratto, il curriculum deve essere eccellente

Dirigenti a contratto, il curriculum deve essere eccellente (Italia Oggi del 21.7.2017)

  di Luigi Oliveri 

 

Per gli incarichi dirigenziali a contratto non basta la semplice esperienza di servizio, ma occorrono requisiti di eccellenza del curriculum, tali sa supplire all’assenza di una verifica selettiva tramite concorso. La sentenza della Corte dei conti, sezione giurisdizionale della Lombardia 22 giugno 2017, n. 91 chiarisce in modo tranciante ed efficace i limiti e i vincoli per l’applicazione dell’articolo 19, comma 6, del dlgs 165/2001 e, di conseguenza, dell’articolo 110, comma 1, del dlgs 267/2000. E censura in maniera molto forte la prassi estesissima di assegnare incarichi dirigenziali a funzionari interni, che non mostrino di avere i requisiti di alta professionalità richiesti dalla legge.

Requisiti. La Corte dei conti spiega che l’articolo 19, comma 6, da sempre e non solo a seguito della modifica disposta dal dlgs 150/2009 impone in capo ai destinatari degli incarichi a contratto (già non dirigenti o magistrati o avvocati dello stato o docenti universitari) il possesso cumulativo e non alternativo di tre tipologie di requisiti. Il primo è la pregressa formazione universitaria e postuniversitaria; non basta, quindi, la sola laurea, ma occorre un percorso formativo postuniversitario strutturato e validato; in secondo luogo, occorrono pubblicazioni scientifiche, ma non in qualsiasi rivista, bensì in riviste a rilevante impact factor, a esclusione di «opere collettanee» nelle quali non emerga la paternità dei singoli scritti; infine, in terzo luogo, occorrono concrete esperienze di lavoro maturate per almeno un quinquennio in posizioni funzionali previste per l’accesso alla dirigenza. Senza i primi due requisiti, il terzo da solo non giustifica l’incarico dirigenziale.
Eccezione alla regola. Spiega la Corte dei conti, per conferire un incarico dirigenziale a contratto non è sufficiente un curriculum da quale emerga «il solo possesso di un soddisfacente bagaglio conoscitivo e di esperienze sul campo nella materia specifica». Occorrono requisiti di eccellenza professionale, cioè di «non comune» professionalità, «espressivi di robusta preparazione anche teorica e istituzionale, previsti dalla stessa norma, che considera come assolutamente eccezionale l’affidamento di funzioni dirigenziali a soggetti che non abbiano superato il prescritto percorso di qualificazione concorsuale per l’inserimento nel ruolo dirigenziale». Dunque, l’elevata e non comune competenza giustifica la circostanza che l’incarico sia assegnato senza concorso.
Funzione del concorso. La sezione evidenzia che il superamento di selettive ed eclettiche prove scritte e orali sono finalizzate a reclutare «i migliori» aspiranti secondo i dettami costituzionali. Dunque, laddove si dia luogo ad un incarico privo di concorso vero e proprio, occorrono «ancor più elevati e cumulativi requisiti culturali e professionali»: infatti, in assenza di una selezione finalizzata a dimostrare cultura e capacità, «solo e soltanto attraverso un probante, autorevole e assai elevato curriculum (raffrontato con quello di altri aspiranti in una trasparente procedura selettiva) possono comprovare la predetta «particolare specializzazione professionale, culturale e scientifica» richiesta dall’art. 19.
Differenze col lavoro privato. La fiducia non può considerarsi elemento sostitutivo o, comunque, decisivo ai fini dell’assegnazione dell’incarico. Può apparire legittimo solo nel privato un incarico fiduciario «ancorato a un curriculum non particolarmente probante», perché un’impresa nello scegliere i suoi top-manager «non ha parametri normativi da seguire, ma un solo severo giudice, ovvero il mercato, che espunge con il fallimento o con calo di utili società mal guidate da dirigenti inidonei». Un ente pubblico, invece, «deve osservare norme primarie tese alla scelta dei dirigenti più meritevoli in sede concorsuale o di conferimenti di incarichi ex art. 19, c. 6, dlgs n. 165 del 2001, comparando, in questo secondo caso, sul mercato (anche dei dirigenti interni) i curricula dei più titolati aspiranti a cui affidare la miglior gestione della cosa pubblica». Ecco perché occorre «non già una ordinaria preparazione, ma una eccelsa» professionalità non riscontrabile all’interno della p.a.». L’incarico fiduciario, sottolinea la Corte, è influenzabile da pressioni (politiche o lobbistiche); pertanto, se astrattamente ammissibile, va però tutelato con minimali ma indefettibili regole procedurali, tra cui appunto la dimostrazione oggettiva e palese un’alta professionalità non presente all’interno della p.a., sicché «senza tali minimali regole, la scelta di un dirigente esterno sfocia in intollerabile arbitrio».
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