Tributi locali – Avvisi di accertamento Imu e Tasi – Atti impugnati in primo grado – Individuazione degli enti impositori – Sussiste – Parti necessarie del giudizio

 

Sentenza del 29/04/2024 n. 101 – Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Molise Sezione/Collegio 1

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TESTO

Intitolazione:

Tributi locali – Avvisi di accertamento Imu e Tasi – Atti impugnati in primo grado – Individuazione degli enti impositori – Sussiste – Parti necessarie del giudizio

Massima:

Ed infatti, benché nel giudizio si faccia sostanzialmente questione della corretta determinazione della rendita catastale per l’immobile di proprietà del contribuente, e di qui correttamente e condivisibilmente l’estensione del contraddittorio anche all’Agenzia delle Entrate; e benché sia da ritenersi corretta l’opzione esercitata dal contribuente di impugnare l’attribuzione della rendita catastale unitamente agli atti impositivi comunali che della rideterminata rendita hanno fatto diretta applicazione, non risultando peraltro da alcun atto del giudizio che la nuova rendita sia stata in precedenza in qualche modo portata a conoscenza del contribuente, con sua ipotetica decadenza dalla facoltà di impugnarla; resta, tuttavia, la circostanza, che il Collegio ritiene assorbente, che gli atti direttamente impugnati in primo grado sono gli avvisi di accertamento per IMU e TASI emessi dal Comune di Campomarino. Il che significa che l’Ente Locale è sicuramente da considerarsi parte necessaria del giudizio, non fosse altro per il fatto che, laddove si dovesse ritenere in qualche modo viziata l’attribuzione della rendita catastale sottesa agli avvisi impugnati, questi ultimi verrebbero inutilmente annullati in quanto la statuizione resa da questo Giudice non potrebbe avere alcun effetto nei confronti di un soggetto non intimato nel giudizio di appello e, quindi, non chiamato a contraddire, e non potrebbe quella decisione fare stato nei confronti di una parte non intimata in giudizio.

 

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