Termini del procedimento sul soccorso istruttorio in materia di appalti, i chiarimenti del Tar Lazio.

Il termine per l’attivazione e il compimento del procedimento amministrativo, compreso quindi il soccorso istruttorio, va calcolato escludendo il dies a quo e comprendendo il dies ad quem , con la proroga di diritto della scadenza nel giorno festivo al giorno lavorativo seguente, tenendo conto che l’art. 155 c.p.c. equipara il sabato ad un giorno festivo.

Riprendendo  quanto previsto dagli artt. 155 c.p.c e 2963 c.c., il TAR Lazio, con la sentenza del 3 maggio 2024, n. 8791, ha accolto il ricorso di un operatore economico, escluso da una procedura di gara per non avere presentato in tempo utile la documentazione integrativa richiesta con l’attivazione del soccorso istruttorio.

La questione nasce per quello che il Collegio ha anche definito come un “errore scusabile”: il concorrente aveva inviato la documentazione integrativa via PEC e non tramite la piattaforma dedicata alla procedura, per come specificato in una nota della Stazione Appaltante, e nel momento in cui si è accorto dell’errore, il portale non permetteva già più l’upload, dato che era stato superato l’orario concesso per il caricamento.

Un’esclusione immotivata per il giudice amministrativo, atteso che:

  • ai sensi degli artt. 155 c.p.c e 2963 c.c., il termine per l’attivazione e il compimento del procedimento amministrativo va calcolato escludendo il dies a quo e comprendendo il dies ad quem e con la proroga di diritto della scadenza nel giorno festivo al giorno lavorativo seguente, tenendo conto che l’art. 155 c.p.c. equipara il sabato ad un giorno festivo;
  • il termine di dieci giorni, entro il quale l’impresa concorrente è tenuta ad ottemperare alla richiesta della stazione appaltante ha carattere perentorio, per cui la sua inosservanza determina l’esclusione del concorrente interessato. Tuttavia, i criteri di computo dei termini del procedimento amministrativo sono quelli che si rinvengono nella disciplina generale dettata dagli artt. 155 ss. c.p.c. e 2963 c.c. Pertanto, il termine va calcolato escludendo il dies a quo e comprendendo il dies a quem e con la proroga di diritto della scadenza nel giorno festivo al giorno lavorativo seguente, tenendo conto che l’art. 155 c.p.c. equipara il sabato ad un giorno festivo.

Nel caso in esame, la comunicazione è stata inviata il 21 febbraio, ma i termini che sarebbero scaduti il 2 marzo sono stati prorogati al successivo 4 marzo essendo il 2 sabato.

 

Non solo: come specifica il Collegio, se è vero che sul portale era precisato che l’invio doveva essere effettuato entro le ore 10.00, è altrettanto vero che nella comunicazione allegata al portale stesso non vi era nessuna indicazione del predetto orario ma si leggeva esclusivamente “nel termine perentorio non superiore a 10 giorni”.

Di conseguenza, l’OE è incorso in un errore scusabile, atteso che:

  • le predette comunicazioni effettuate dalla Stazione appaltante avevano un diverso tenore letterale;
  • in genere la scadenza dei termini per i depositi dei documenti coincide con le ore 24.00 dell’ultimo giorno.

Il provvedimento di esclusione è stato quindi annullato: la Commissione, pertanto, avrebbe dovuto fare applicazione dei principi di buona fede e leale collaborazione, nonché del favor partecipationis, tenendo anche conto che il ritardo di cui si discute, di sole sei ore, sarebbe stato comunque ininfluente sull’andamento delle operazioni di gara, proseguite con la valutazione delle offerte solamente quattro giorni dopo.

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