Pnrr, clausola di responsabilità depotenziata

tratto da leautonomie.it – a cura di Matteo Barbero – 

Alla fine la montagna ha partorito un topolino. Dopo che il Ministro Raffaele Fitto ha tuonato per mesi annunciando una mannaia sui soggetti attuatori di interventi Pnrr rei di causare, con i loro ritardi, possibili decurtazioni dei fondi trasferiti dall’Unione europea, lo schema di decreto legge da mesi in gestazione per regolare la questione (oltre che per recepire le modifiche al Piano concordate con Bruxelles) introduce una disciplina molto più light di quanti ci si poteva attendere. 

La procedura è dettagliatamente disciplinata dall’art. 2 del decreto, che prevede innanzitutto un rafforzamento degli obblighi di monitoraggio degli interventi.

In particolare, entro 30 giorni dalla pubblicazione del provvedimento i soggetti attuatori dovranno caricare su ReGiS il cronoprogramma procedurale e finanziario di ciascuna programma e intervento aggiornato alla data del 31 dicembre 2023, con l’indicazione dello stato di avanzamento alla predetta data.

In caso di ritardi o incongruenze potrà scattare il potere sostitutivo, su iniziativa della Struttura di missione Pnrr o della Ragioneria generale dello Stato, che agiranno tramite le amministrazioni responsabili.

Ma se non dovesse bastare scatterà la clausola di responsabilità: “Qualora la Commissione europea accerti ai sensi dell’articolo 24 del regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, l’omesso ovvero l’incompleto conseguimento degli obiettivi finali di realizzazione previsti per i programmi e gli interventi del Pnrr, l’amministrazione centrale titolare dell’intervento, su richiesta della  Ragioneria generale dello Stato  – Ispettorato generale per il Pnrr, provvede a restituire gli importi percepiti, attivando le corrispondenti azioni di recupero nei confronti dei soggetti attuatori anche mediante compensazione con altre risorse ad essi dovute a valere su altre fonti di finanziamento nazionale. Se la riduzione operata ai sensi del paragrafo 8 del predetto articolo 24 del regolamento (UE) 2021/241 è superiore agli importi percepiti, il Ministero dell’economia e delle finanze è autorizzato a procedere direttamente al recupero delle somme non riconosciute dalla Commissione europea mediante corrispondente riduzione delle risorse statali finalizzate alla realizzazione di investimenti assegnate all’amministrazione centrale titolare dell’intervento ovvero al soggetto attuatore e non ancora impegnate alla data di adozione da parte della Commissione europea della decisione”.

I ritardatari, quindi, non saranno costretti a restituire le somme ricevute, ma si vedranno tagliare altri finanziamenti, per di più destinati a investimenti e non ancora impegnate.

Pertanto, si escludono ritorsioni più gravi come il recupero a valere sulle spettanze a qualsiasi titolo che opera, ad esempio, in ambito di gestione dei tributi e dei fondi perequativi. 

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