Notifica degli atti tributari nei casi di irreperibilità assoluta o relativa

ORDINANZA DEL 17/04/2024 N. 10356/5 – CORTE DI CASSAZIONE

Notifica degli atti tributari nei casi di irreperibilità assoluta o relativa

La Corte di Cassazione si è pronunciata sulle modalità di notifica degli atti tributari nel caso di irreperibilità relativa o assoluta del destinatario, rigettando il ricorso di un contribuente che lamentava la mancata notifica di un atto impositivo. La Suprema Corte, nel richiamare propri precedenti (Cass. 6788/2017), ha ricordato che il procedimento di notifica in caso di c.d. irreperibilità relativa prevede che la notificazione degli atti tributari impositivi debba essere eseguita ai sensi dell’articolo 140 c.p.c. solo nel caso in cui sia conosciuta la residenza o l’indirizzo del destinatario che, per temporanea irreperibilità, non sia stato rinvenuto al momento della consegna dell’atto. Diversamente, il giudice di legittimità ha ribadito che la notificazione degli atti tributari debba essere eseguita ai sensi dell’art. 60 lett. e), del D.P.R. n. 600 del 1973, tutte le volte in cui il notificatore non reperisca il contribuente in quanto trasferitosi in luogo sconosciuto, a condizione che abbia accertato, previe ricerche, attestate nella relata, che il trasferimento non sia consistito nel mero mutamento di indirizzo nell’ambito dello stesso comune del domicilio fiscale (c.d. irreperibilità assoluta). Nella fattispecie in esame la notificazione è stata regolarmente eseguita nei confronti del destinatario poiché il messo, accertata l’irreperibilità relativa e l’effettiva residenza del destinatario, ha depositato l’atto nella casa comunale e inviato allo stesso regolare raccomandata.

Testo integrale dell’ordinanza Ordinanza del 17/04/2024 n. 10356/5 – Corte di cassazione – sito banca dati CERDEF – apre una nuova finestra

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