Modifica dello statuto comunale – Istituzione del presidente del consiglio comunale

Territorio e autonomie locali  11 Marzo 2024

Categoria  01 Statuti Comunali e Provinciali

Sintesi/Massima 

L’elezione del presidente del consiglio dei comuni con popolazione inferiore ai 15.000 abitanti, in esecuzione delle modifiche statutarie apportate ex art.39, c.1, ultimo capoverso del TUEL n.267/2000, può avvenire solo successivamente al rinnovo degli organi.

Testo 

(Parere 6458 del 19/2/2024) Il sindaco di un comune, avente una popolazione inferiore ai 15.000 abitanti, ha comunicato che è in corso la modifica dello statuto comunale, approvato nel febbraio 2000 e mai aggiornato alle norme del decreto legislativo n.267/2000. In particolare, la revisione riguarderebbe l’istituzione del presidente del consiglio comunale ai sensi dell’articolo 39, comma 1, del d.lgs. n.267/2000. È stato chiesto se, dopo l’entrata in vigore dello statuto modificato, sia possibile procedere all’elezione del presidente nel corso dell’attuale consiliatura, insediatasi da poco più di due anni. Si ricorda che l’articolo 6, comma 5, del citato d.lgs. n.267/2000 prevede che lo statuto entra in vigore decorsi trenta giorni dalla sua affissione all’albo pretorio dell’ente. Come è noto, ai sensi dell’art.39, comma 1, ultimo capoverso del T.U.E.L. n.267/2000, “nei comuni con popolazione sino a 15.000 abitanti lo statuto può prevedere la figura del presidente del consiglio”. La norma in esame prevede che, se per i comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti è obbligatoriamente previsto il presidente del consiglio, i comuni con popolazione sino a 15.000 hanno soltanto la facoltà di prevedere nello statuto la figura del presidente del consiglio. Va evidenziato che tale disposizione si colloca sistematicamente nell’ambito di un comma il cui primo periodo, sia pure con riferimento espresso ai comuni “con popolazione superiore a 15.000 abitanti”, prevede testualmente che il presidente è “eletto … nella prima seduta del consiglio”. Qualora i comuni con popolazione inferiore ai 15.000 abitanti recepiscano l’istituto in parola, dovranno farlo in aderenza a quanto previsto dal vigente ordinamento, tenuto conto che è fondamento di un ordinamento democratico il principio secondo cui gli organismi rappresentativi vengono a cessare quando spira il termine di durata del loro mandato, previsto dalla legge. In conformità ad un principio di coerenza giuridica per cui l’imputazione ad un nuovo soggetto (presidente del consiglio) di funzioni di competenza del sindaco in carica può avere luogo soltanto una volta esaurito il mandato elettorale, si ritiene che in codesto ente l’elezione del presidente del consiglio, in esecuzione delle modifiche statutarie che saranno apportate, non possa che avvenire successivamente al rinnovo degli organi attualmente in carica.

 

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