SENTENZA DEL 28/02/2024 N. 73/1 – CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA DI SECONDO GRADO DELLA BASILICATA
Litisconsorzio necessario e società di persone
In tema di contenzioso tributario, l’unitarietà dell’accertamento, che è alla base della rettifica delle dichiarazioni dei redditi della società di persone e di quelle dei singoli soci, comporta, in linea di principio, la configurabilità di un litisconsorzio necessario. Di conseguenza, in base all’insegnamento della Corte di Cassazione (ord. n. 16730/2018), il giudice investito dal ricorso proposto da uno soltanto dei soggetti interessati è obbligato a procedere all’integrazione del contraddittorio, ai sensi dell’art. 14 del D. Lgs. n. 546 del 1992, pena la nullità assoluta del giudizio stesso, rilevabile, anche d’ufficio, in ogni stato e grado del processo. Nel caso in esame i giudici lucani hanno, dunque, annullato la sentenza emessa dalla Corte di giustizia tributaria di primo grado di Potenza poiché pronunciata nei confronti di uno soltanto dei soci interessati.