Litisconsorzio necessario e società di persone

SENTENZA DEL 28/02/2024 N. 73/1 – CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA DI SECONDO GRADO DELLA BASILICATA

Litisconsorzio necessario e società di persone

In tema di contenzioso tributario, l’unitarietà dell’accertamento, che è alla base della rettifica delle dichiarazioni dei redditi della società di persone e di quelle dei singoli soci, comporta, in linea di principio, la configurabilità di un litisconsorzio necessario. Di conseguenza, in base all’insegnamento della Corte di Cassazione (ord. n. 16730/2018), il giudice investito dal ricorso proposto da uno soltanto dei soggetti interessati è obbligato a procedere all’integrazione del contraddittorio, ai sensi dell’art. 14 del D. Lgs. n. 546 del 1992, pena la nullità assoluta del giudizio stesso, rilevabile, anche d’ufficio, in ogni stato e grado del processo. Nel caso in esame i giudici lucani hanno, dunque, annullato la sentenza emessa dalla Corte di giustizia tributaria di primo grado di Potenza poiché pronunciata nei confronti di uno soltanto dei soci interessati.

Testo integrale della sentenzaSentenza del 28/02/2024 n. 73/1 – Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Basilicata – sito banca dati CERDEF – apre una nuova finestra

Print Friendly, PDF & Email
Torna in alto