La scelta delle tracce di esame nelle procedure concorsuali.

Un articolo di Nicola Niglio

     La recente sentenza del TAR Sardegna, Sez, I, del 23 aprile 2024, n. 325 ha dichiarato legittimo l’operato della Commissione di concorso bandito dall’Ares Sardegna Azienda Regionale della Salute, per posti di ingegnere civile, ove, all’atto del suo insediamento, abbia provveduto alla predeterminazione dei criteri di valutazione delle prove di concorso e, con specifico riferimento alla prova pratica, abbia precisato che “Per la prova pratica si stabilisce di predisporre una terna di casi pratici inseriti in n. 3 buste chiuse (n. 1 caso pratico per ogni busta), che comportano la conoscenza di procedure operative, manuali e tecniche, relative ad attività inerenti alla disciplina oggetto del concorso. Tale prova dovrà essere illustrata schematicamente per iscritto e svolgersi secondo le stesse modalità della prova scritta. I criteri di valutazione della prova pratica terranno conto della padronanza della metodologia inerente all’argomento della prova d’esame e della relazione redatta con chiarezza espositiva, proprietà terminologica, conoscenza della normativa e capacità di sintesi”. 

     Alcuna irragionevolezza può essere ravvisata nella formulazione del quesito ma, al contrario, si ravvisa come, in ragione della professionalità da selezionare, l’assenza di profili di spiccata specificità della prova si rivela pienamente coerente con l’esigenza di selezionare un dipendente da inquadrare nel ruolo dirigenziale e che dunque, prima ancora di cimentarsi sulla puntuale predisposizione di un progetto in senso tecnico, il candidato deve essere in grado di sviluppare un’attività progettuale “in senso ampio”, riferibile all’attuazione di un intervento programmato e, in definitiva, di tradurre gli obiettivi fissati dall’Amministrazione in una sequenza di attività nel cui ambito devono essere individuati la normativa di riferimento, gli step procedimentali, gli eventuali vincoli esistenti quanto a tempistiche e risorse impiegabili etc.

In altri termini, non può di certo ritenersi illogica e incoerente con il profilo messo a bando la formulazione di una traccia che metta a confronto i candidati al ruolo dirigenziale sulla capacità di tradurre in azioni concrete gli indirizzi della parte “politica”.

     La scelta delle tracce di esame o concorso è espressione della discrezionalità tecnica della commissione, insindacabile in sede giurisdizionale, a meno che non vengano dedotti profili di manifesta illogicità, abnormità o disparità di trattamento. Non è, quindi, sufficiente una mera censura di genericità della traccia, ma è necessario dedurre specifici profili di illogicità ed incoerenza atti a suffragarne la non conformità alle prescrizioni del bando (Consiglio di  Stato, Sez. II, sentenza del 2 agosto 2021, n. 5658.

      Un candidato alla citata procedura ha partecipato al concorso pubblico unificato per il reclutamento, con assunzione a tempo indeterminato, di tre ingegneri civili, con incarico Dirigenziale indetto dall’ARES (Azienda Regionale della Salute-Regione Sardegna).

      Il ricorrente, dopo aver superato la prova scritta in data 24 luglio 2023, ha affrontato quella teorico-pratica il giorno seguente, all’esito della quale ha riportato il punteggio di 15 punti sui 30 disponibili, non risultando tra gli ammessi alla prova orale.

    Avverso tale esito è insorto il ricorrente che ha formulato quattro motivi di doglianza.

    Con il primo motivo il ricorrente ha dedotto la genericità del quesito posto all’interno della prova teorico pratica; la violazione degli artt. 9 e 10 del bando di concorso, dell’art. 64 del DPR 483/97 e degli artt. 24 e 97 Cost., oltre a eccesso di potere per illogicità e violazione del principio di buon andamento e ingiustizia manifesta. Si duole il ricorrente del fatto che il quesito sottoposto ai candidati non fosse coerente con la previsione del bando che, in linea con quanto previsto dall’art. 64 del DPR n° 483/97, contemplava la redazione di un “esame e parere scritto su di un progetto o impianto”. La Parte ricorrente, inoltre, si duole del fatto che la Commissione non abbia proceduto alla valutazione delle prove utilizzando schemi o griglie per ogni fase di punteggio.

   Con un secondo ordine di doglianze il ricorrente censura la genericità del quesito posto all’interno della prova teorico pratica, la violazione degli artt. 9 e 10 del bando di concorso; la violazione dell’art. 64 del DPR 483/97; la mancata corrispondenza delle risposte rispetto alla domanda sul quesito pratico; la violazione degli artt. 24 e 97 Cost, oltre a eccesso di potere per illogicità e violazione del principio di buon andamento e ingiustizia manifesta. Il medesimo ricorrente  ritiene che, dalla disamina degli atti inerenti alle prove degli altri candidati, sarebbe emerso che tutti i candidati giudicati idonei avrebbero analizzato aspetti relativi al Codice degli Appalti. Tuttavia, evidenzia il ricorrente, tale riferimento non era in alcun modo richiesto nel quesito formulato dai Commissari e, pertanto, l’omesso richiamo operato da questi a tale disciplina non si sarebbe potuta tradurre in una penalizzazione rispetto all’esito della prova sostenuta.

   Con il terzo motivo di doglianza viene dedotta l’illegittimità della prova pratica per violazione dell’art. 10 del bando di concorso e violazione dell’art. 64 del DPR n° 483/97.  Si duole la parte ricorrente che il quesito individuato dalla Commissione di concorso non avesse un carattere tecnico non traducendosi quindi in una corretta modalità selettiva del personale che doveva ricoprire il ruolo di Dirigente Ingegnere.

    Con il quarto e ultimo motivo di gravame, infine, il ricorrente censura la mancata specificazione dettagliata dei criteri di valutazione da parte della Commissione; la violazione dei principi di trasparenza, buon andamento e buona fede. La violazione degli artt. 24 e 97 della Costituzione; eccesso di potere e ingiustizia manifesta, difetto d’istruttoria, violazione dell’art. 9, comma 3 del DPR n° 483 del 1997 e dell’art. 12 del DPR, n° 487/1994.  Deduce il ricorrente che, dalla disamina dei verbali redatti dalla Commissione di concorso, non si evincerebbe la previa individuazione dei criteri di valutazione idonei a consentire la valutazione dei candidati sulla base delle effettive competenze di questi.

Pertanto, conclude il ricorrente, i Commissari non avrebbero predeterminato criteri che potessero garantire una valutazione oggettiva e ragionevole di tutti i candidati e avrebbero espresso giudizi esclusivamente numerici privi di nesso logico con la lettera b) dell’art. 10 del bando di concorso concernente l’oggetto della prova pratica.

    Il Tar Sardegna con la citata sentenza ha ritenuto che le suindicate doglianze del medesimo ricorrente non sono suscettibili di positivo apprezzamento.

    Infatti, il medesimo  Collegio ha ritenuto che la Commissione di concorso, all’atto del suo insediamento in data 11 luglio, ha provveduto, tra l’altro, alla predeterminazione dei criteri di valutazione delle prove di concorso e, con specifico riferimento alla prova pratica, ha precisato che “Per la prova pratica si stabilisce di predisporre una terna di casi pratici inseriti in n. 3 buste chiuse (n. 1 caso pratico per ogni busta), che comportano la conoscenza di procedure operative, manuali e tecniche, relative ad attività inerenti alla disciplina oggetto del concorso. Tale prova dovrà essere illustrata schematicamente per iscritto e svolgersi secondo le stesse modalità della prova scritta. I criteri di valutazione della prova pratica terranno conto della padronanza della metodologia inerente all’argomento della prova d’esame e della relazione redatta con chiarezza espositiva, proprietà terminologica, conoscenza della normativa e capacità di sintesi“.

Print Friendly, PDF & Email
Torna in alto