inerzia della PA: un commento di A. Bianco

La Funzione Pubblica sulla conclusione dei procedimenti

 

di Arturo Bianco

Le amministrazioni hanno l’obbligo di indennizzare i privati nei casi in cui non concludano i procedimenti amministrativi avviati ad istanza di parte entro i termini previsti dal legislatore o dal regolamento adottato dallo stesso ente. Tale indennizzo, il cui diritto matura in modo automatico e la cui misura è determinata forfettariamente, non fa venire meno l’obbligo del risarcimento dei danni nei casi in cui ne siano maturate le condizioni. Le più importanti indicazioni operative per dare concreta attuazione a questa previsione sono contenute nella Direttiva del Dipartimento della Funzione Pubblica dello scorso 9 gennaio, registrata dalla Corte dei Conti in data 13 febbraio.

Si ricorda che la disposizione che ha introdotto questo vincolo è l’articolo 28 del DL n. 69/2013, cd del fare, che ha modificato la legge n. 241/1990. Il documenti si applica alle sole amministrazioni statali, ma ciò non di meno costituisce un punto di riferimento per tutte le altre PA, ivi compresi gli enti locali. 

Per concludere la premessa, occorre ricordare che il vincolo scatta nei procedimenti ad istanza di parte e, quindi, non in quelli avviati direttamente dagli uffici. La norma, unitamente al resto delle indicazioni dettate dal provvedimento, è applicabile dal 21 agosto 2013 –data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto. La Direttiva chiarisce che essa si applica per i procedimenti avviati dopo tale data.

LE INDICAZIONI

Tutte le amministrazioni hanno l’obbligo di concludere tutti i procedimenti amministrativi.

Il diritto al risarcimento matura sia nel caso di un termine perentorio che di un termine ordinatorio. Non è necessario che il privato fornisca la dimostrazione della presenza di uno specifico danno. Il diritto all’indennizzo matura anche nel caso in cui “la mancata emanazione del provvedimento sia riconducibile ad un comportamento scusabile ed astrattamente lecito dell’Amministrazione”, ivi compreso il “caso fortuito” nonché la “forza maggiore”.

La misura è fissata direttamente da parte del legislatore.

Se vi sono più amministrazioni coinvolte nel ritardo il diritto all’indennizzo è posto a carico dell’ente che può essere giudicato “responsabile del ritardo”. La istanza per la conclusione deve comunque essere presentata “all’Amministrazione procedente che, a sua volta, dovrà trasmetterla tempestivamente al titolare del potere sostitutivo dell’amministrazione responsabile del ritardo”.

L’indennizzo deve essere “corrisposto in modo automatico e forfettario.. l’amministrazione è responsabile per il solo fatto del superamento dei termini dello specifico procedimento”. La conclusione è quindi che “l’attività istruttoria del titolare del potere sostitutivo deve essere circoscritta alla verifica della violazione del termine di conclusione del procedimento”. E’ da considerare insufficiente a negare tale diritto “l’emanazione del preavviso di rigetto” in quanto tale provvedimento “è inidoneo ad assolvere all’obbligo dell’Amministrazione di concludere il procedimento con una determinazione espressa”. 

L’importo dell’indennizzo è fissato in 30 euro al giorno (da quello “successivo alla data in cui il procedimento avrebbe dovuto essere concluso”) fino ad un massimo di 2000 euro; tali somme saranno detratte da quelle corrisposte come risarcimento.

Nella fase di prima applicazione, che è fissata dal legislatore in 18 mesi, essa è applicabile “ai procedimenti amministrativi relativi all’avvio ed esercizio dell’attività di imprese iniziati a partire dal 21 agosto 2013”. 

Il procedimento di “indennizzo deve essere preceduto dall’attivazione del potere sostitutivo”. Il privato deve chiedere, entro il termine perentorio di 20 giorni dalla data in cui il “procedimento si sarebbe dovuto concludere”, sia la conclusione del procedimento sia l’indennizzo da ritardo per il caso in cui il titolare del potere sostitutivo non provveda nel termine a lui assegnato”. Il mancato rispetto di tale termine determina la decadenza dal diritto ad ottenere l’indennizzo. Comunque, “nell’ipotesi di mancata emanazione del provvedimento entro il termine assegnato al titolare del potere sostitutivo, quest’ultimo è obbligato a disporre la liquidazione dell’indennizzo, senza necessità di ulteriori istanze da parte dell’interessato”. Ed ancora “l’indennizzo risulta dovuto anche nell’ipotesi in cui il titolare del potere sostitutivo o l’Amministrazione emani il provvedimento successivamente al decorso del termine di esercizio del potere sostitutivo”.

Le amministrazioni devono garantire una “facile e tempestiva conoscibilità dei termini e delle modalità mediante le quali esercitare il diritto di indennizzo”. Ciò si deve realizzare nella comunicazione di avvio del procedimento ed attraverso la sezione “amministrazione trasparente” del sito internet dell’ente.

I VINCOLI DELLE PA

La Direttiva riassume i vincoli che le PA devono rispettare in materia di procedimenti amministrativi e di verifica del loro rispetto:

  • conclusione con un provvedimento espresso di tutti i procedimenti amministrativi, sia avviati d’ufficio che ad istanza di parte. I singoli enti possono fissare termini diversi rispetto ai 30 giorni previsti dal legislatore. Le amministrazioni possono allungare tali termini di regola fino a 90 giorni, ma con specifiche motivazioni possono arrivare a termini anche più elevati e comunque devono restare entro il tetto di 180 giorni. Gli enti devono individuare l’unità responsabile e, al suo interno, va individuato il responsabile del procedimento, nonché il titolare del potere sostitutivo. La “mancata o tardiva emanazione del provvedimento costituisce elemento di valutazione della performance individuale, nonché di responsabilità disciplinare e amministrativo contabile”.

  • comunicazione di avvio del procedimento amministrativo. Essa deve contenere le seguenti indicazioni minime obbligatorie: “amministrazione competente; oggetto del procedimento promosso; ufficio e persona responsabile del procedimento; soggetto titolare del potere sostitutivo; data entro la quale deve concludersi il procedimento; rimedi esperibili in caso di inerzia dell’amministrazione, tra i quali deve essere fatta espressa menzione del diritto all’indennizzo, delle modalità e dei termini per conseguirlo e il termine entro cui il titolare del potere sostitutivo debba emanare il provvedimento; nei procedimenti ad iniziativa di parte, la data di presentazione della relativa istanza; l’ufficio in cui si può prendere visione degli atti”;

  • vincoli dettati dal legislatore in materia di accessibilità totale delle informazioni su procedimento e tempi. Nella sezione amministrazione trasparente, sottosezione tipologie di procedimento, devono essere pubblicate le informazioni previste in modo tassativo da parte dello stesso legislatore.

 

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