Imposte dirette, Iva ed altro – Avviso di intimazione Irpef, Irap, Iva ed altro – Utilizzo della posta elettronica istituzionale – Pregiudizio del diritto di difesa – Non sussiste

Sentenza del 29/04/2024 n. 102 – Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Molise Sezione/Collegio 1

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TESTO

Intitolazione:

Imposte dirette, Iva ed altro – Avviso di intimazione Irpef, Irap, Iva ed altro – Utilizzo della posta elettronica istituzionale – Pregiudizio del diritto di difesa – Non sussiste

Massima:

Viene infatti in rilievo, in questo caso, il rispetto dei canoni di leale collaborazione e buona fede che informano il rapporto fra Amministrazione e contribuente; di conseguenza, poichè l’estraneità dell’indirizzo del mittente dal registro INI-Pec non inficia ex se la presunzione di riferibilità della notifica al soggetto da cui essa risulta provenire, testualmente ricavabile dall’indirizzo del mittente, occorre che la parte contribuente evidenzi quali pregiudizi sostanziali al diritto di difesa siano dipesi dalla ricezione della notifica della cartella di pagamento da un indirizzo diverso da quello telematico presente in tale registro, del quale però, come nella specie, sia evidente ictu oculi la provenienza (Cass. n. 982/2023). Di tale concreto pregiudizio la ricorrente non ha dato sufficiente indicazione nella specie; consegue, anche sotto tale profilo, l’infondatezza della censura”. L’orientamento è stato confermato anche di recente dalla Suprema Corte che ha affermato che “in tema di notificazione a mezzo PEC, l’utilizzo di un indirizzo di posta elettronica istituzionale, non risultante nei pubblici elenchi, non è nulla, laddove la stessa abbia consentito, comunque, al destinatario di svolgere compiutamente le proprie difese, senza alcuna incertezza in ordine alla provenienza ed all’oggetto della pretesa” ( Cass. Civ., Sez. V, ordinanza 28/02/2024 n. 5263 ); il che è esattamente ciò che si è verificato nel caso di specie.

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