il documento dei COA IV in assemblea a Cremona

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Documento COA IV

Proposte per favorire l’immissione in ruolo dei neo segretari comunali 

 

I sottoscritti in qualità di vincitori del Corso Concorso COA IV per Segretario Comunale indetto con bando  pubblicato nella G.U. del 21/03/2008 espongono quanto segue:

I medesimi hanno superato uno dei concorsi più difficili per l’accesso alla Pubblica Amministrazione italiana, dopo aver svolto una prova preselettiva, una prova scritta, consistente in  tre elaborati da redigersi in tre giornate differenti ed una prova orale comprendente ben 17 materie.

Il superamento del concorso ha comportato la frequenza di un corso di formazione comprendente lezioni frontali presso la SSAI e formazione a distanza (settembre 2011 – giugno 2012), un periodo di tirocinio trimestrale presso le Amministrazioni comunali, nonché il superamento di ulteriori esami scritti (giugno 2012) e orali consistiti anche nella discussione di una tesi (novembre 2012 – gennaio 2013).

I vincitori del suddetto Corso sono stati iscritti nell’Albo dei Segretari Comunali con decreto del Ministro dell’ Interno  n. 30299 del 13/09/2013.

A distanza di due mesi solo un’esigua minoranza degli iscritti all’albo è riuscita a prendere servizio in un Comune o convenzione di Comuni vacanti o ha prospettive in questo senso.

La situazione è particolarmente critica, perché la maggior parte degli iscritti non ha alcuna prospettiva, quantomeno fino a che non si proceda celermente a necessarie modifiche ordinamentali e contrattuali.

Assolutamente anacronistico appare ormai il limite dei 3.000 abitanti oltre il quale non possono essere esercitate le funzioni di segretario per i segretari iscritti nella fascia professionale C, fascia d’ingresso in carriera per i segretari comunali.

Tale fascia infatti era stata prevista in un periodo in cui era completamente differente il sistema delle autonomie locali.

Allo stato attuale infatti i comuni devono necessariamente gestire unitariamente le funzioni ed i servizi fondamentali attraverso convenzioni od unioni di comuni, ed il limite minimo è di 5.000 abitanti, salvo diversa normativa regionale. C’è quindi una totale discrasia tra la disciplina ordinamentale in tema di enti locali e la disciplina ordinamentale riguardante il segretario comunale.

Trattandosi di norma prevista dal contratto collettivo, nulla osterebbe ad una sua modifica, con accordo tra le parti ed anche in tempi abbastanza rapidi.

Una disciplina coerente con le nuove norme induce a ritenere che la fascia C debba essere estesa a 10.000 abitanti e che la fascia B debba invece estendersi da 10.001 a 65.000 abitanti.

Tale modifica, solo che vi sia volontà in questo senso, è, dal punto di vista tecnico, ferma restando la parte economica, oltremodo semplice.

Ormai i tempi sono maturi, ed anzi si è andati fin troppo oltre, per rivisitare le popolazioni di afferenza delle fasce; oggi i comuni con estrema difficoltà sostengono spese elevate per far fronte  al pagamento dello stipendio del segretario comunale perché ritengono di avere altre priorità, ovvero sottovalutano il lavoro del segretario comunale; lavoro invece importantissimo, in ottica deflattiva e preventiva del contenzioso, in  ottica di coordinamento delle risorse umane, in ottica – last but not least – di funzione di prevenzione della corruzione, in virtù degli importanti compiti previsti dalla legge c.d. anticorruzione.

Un ampliamento della fascia, verrebbe incontro alle esigenze dei sindaci impossibilitati spesso a nominare segretari di fascia C per il limite demografico troppo basso e costretti a spendere maggiormente, in proporzione, per un segretario di fascia B. Pertanto un ampliamento della fascia C corrisponderebbe a condivisibili (e pressanti, al giorno d’oggi) esigenze di finanza pubblica.

Un segretario di fascia C costa meno e, anche nel caso in cui un comune non possa permettersi un segretario a tempo pieno, in proporzione spenderà comunque meno con un segretario in fascia C, e quindi potrà permettersi la presenza dello stesso per più ore, con riflessi benefici sull’attività amministrativa.

La discrasia tra la vigente disciplina relativa alle fasce dei segretari comunale e la disciplina in tema di enti locali è già stata segnalata in sede parlamentare tramite interrogazione a risposta orale 3/00133 del 20/06/2013. Infatti, come recita l’interrogazione “il comma 1, dell’articolo 19 del decreto-legge n. 95 del 2012 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 135 del 2012 (Spending review) modificando l’articolo 14 del decreto-legge n. 78 del 2010 convertito, con modificazioni dalla legge n. 122 del 2010 individua il ventaglio delle funzioni fondamentali comunali da svolgersi obbligatoriamente in forma associata attraverso unioni di comuni (ai sensi dell’articolo 32 del decreto legislativo n. 267 del 2000) o convenzioni – ad esclusione della lettera l), stato civile e servizi anagrafici – da parte dei comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti, ovvero 3.000 abitanti se appartenenti o appartenuti a comunità montane;

la soglia demografica minima da raggiungere con la forma associativa, unione o convenzione, pur nella varietà delle sue declinazioni da parte delle legislazioni regionali, non risulta essere quasi mai inferiore rispettivamente ai 5.000 ed ai 3.000 abitanti nelle aree  montane”;

l’articolo 31 del decreto Presidente della Repubblica 4 dicembre 1997 n. 465 recante «Regolamento recante disposizioni in materia di ordinamento dei segretari comunali e provinciali, a norma dell’articolo 17, comma 78, della legge 15 maggio 1997, n. 127» prevede al punto 1, lettera a): i segretari comunali e provinciali sono classificati in tre fasce professionali denominate A, B e C: a) nella fascia professionale C, sono inseriti i segretari, idonei alla titolarità di sedi di comuni fino a 3.000 abitanti, a seguito dei conseguimento dell’abilitazione concessa dalla Scuola Superiore di cui all’articolo 98, comma 4, del T.u.e.l. n. 267 del 2000;

il generalizzato obbligo per i comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti di gestire in forma associata le funzioni fondamentali ovvero istituire le unioni di Comuni – tra le quali rientra la funzione di segreteria comunale – rende di fatto inutilizzabili in tali enti le professionalità della fascia C che quindi non avranno più, di fatto, alcuno sbocco professionale;

la gestione associata obbligatoria deve essere attuata entro il 31 dicembre 2013;

appare quindi evidente la necessità di una urgente rivisitazione della suddetta fascia professionale, al fine di consentire alle costituende forme di aggregazioni comunali – attesa la sostanziale omogeneità delle problematiche a quella dei piccoli comuni – di avvalersi dell’adeguata pro- fessionalità dei segretari comunali con un trattamento economico sostenibile per i bilanci dei singoli comuni associati.

L’interrogazione conclude chiedendo “se il Governo non ritenga indispensabile intervenire con iniziative per consentire che i segretari comunali di fascia C possano essere assegnati a comuni e alle loro forme associative con popolazione fino a 10.000 abitanti”.

Anche l’interrogazione 3/00136 sottolinea che “è indispensabile, infine, un chiarimento circa la funzione di segreteria, nelle unioni di comuni e nei comuni associati: l’Associazione nazionale comuni italiani (Anci) ha avanzato da tempo proposte adeguate per esaltare tale funzione proprio nel vivo di un difficile processo riformatore, valorizzando la nuova leva di segretari comunali recentemente formata nei corsi istituzionali di accesso in carriera (cosiddetti COA3 e COA4), costati tanto impegno ai partecipanti e tante risorse finanziarie alla pubblica amministrazione“.

Anche l’interrogazione a risposta scritta (A.S. 4-06674) del 25/01/2012 sottopone all’attenzione il limite dei 3.000 abitanti sottolineando che lo stesso è obsoleto, chiedendo iniziative per il superamento dello stesso limite innalzandolo fino a 10.000 abitanti.

La stessa interrogazione chiede anche se il Ministro dell’Interno “non ritenga, a fronte della situazione di stallo, di valutare l’opportunità di intervenire, nei modi che riterrà idonei, al fine di consentire ai sindaci, cui spetta il potere di nomina del segretario comunale, di ricorrere all’istituto definito chiamata in deroga ovvero di individuare il segretario anche al di fuori del proprio albo regionale“.

Le interrogazioni presentate finora sull’argomento, dunque, sottolineano l’inadeguatezza del limite di 3000 abitanti chiedendo un suo drastico innalzamento anche a 10.000 abitanti, nonchè la necessità di usufruire delle risorse umane provenienti dai recenti concorsi.

Va da sé che nel caso in cui la fascia C sia elevata fino al limite dei 10.000 abitanti dovrebbe essere rivista anche la fascia B che in questo caso diverrebbe un’unica fascia da 10.000 a 65.000 abitanti, con semplificazione e razionalizzazione della disciplina in materia.

Affrontato il problema del limite bisogna poi considerare che, per la specificità della professione, in virtù della nomina fiduciaria spesso i sindaci considerano con difficoltà, se non addirittura con diffidenza, la possibilità di nominare neo iscritti all’albo.

In virtù di ciò e a prescindere dall’eventuale innalzamento del limite demografico previsto per la fascia C, si chiede di ripensare al meccanismo della nomina fiduciaria e, nell’immediato, quantomeno con riferimento alla prima nomina, di ingiungere ai Sindaci dei Comuni inadempienti al dettato normativo la nomina del segretario comunale.

Infine è particolarmente urgente risolvere la situazione degli scavalchi. In presenza di iscritti all’albo desiderosi di prendere servizio ed in presenza di un preciso obbligo legislativo che impone ai comuni di avere un segretario titolare è inaudito che vi siano comuni nei quali lo scavalco, da situazione eccezionale e temporanea, sia diventato una situazione di fatto e duratura; e perciò alcuni comuni,  eludono la normativa, nei fatti violando l’obbligo di avere un segretario titolare.

Già il Ministero dell’Interno, con circolare n. 23581 del 08/07/2013, ha ricordato che l’istituto dello scavalco dovrebbe avere “una valenza del tutto residuale e temporalmente determinata, cui ricorrere soltanto in via eccezionale, quando non sia possibile garantire in altro modo la funzionalità dell’ufficio di segreteria“.

La stessa circolare ricorda che è necessario “favorire il più possibile la nomina dei nuovi segretari iscritti all’albo“.

La circolare è del luglio 2013. A fronte di questa gli scriventi hanno potuto, loro malgrado, constatare, che l’istituto dello scavalco è abusato, e che gli stessi trovano enorme difficoltà a prendere servizio. È necessario pertanto, affinché le ordinanze non rimangano grida manzoniane, un deciso cambiamento nella pratica della reiterazione degli scavalchi che ha creato una situazione insostenibile; attualmente vi sono scavalchi affidati senza soluzione di continuità allo stesso segretario che si protraggono da più di un anno, in tal modo di fatto questi segretari hanno due sedi di titolarità la prima legittima, l’altra illegittima perché fondata sul travisamento e sulla disapplicazione di norme vincolanti. La prassi fino ad oggi adottata dall’A.G.E.S. é consistita nella  disapplicazione assolutamente arbitraria della normativa in materia. Infatti la normativa vigente prevede termini perentori che, una volta scaduti, determinano il sorgere del potere ma soprattutto del dovere di intervento delle prefetture regionali, culminanti nell’esercizio dei poteri sostitutivi ad opera di un commissario ad acta; in tal senso il Ministero dell’ Interno non può e non deve abdicare al proprio ruolo, consentendo ad alcuni sindaci di sottrarsi al dettato normativo che il Ministero stesso è tenuto a far rispettare. Sarebbe inqualificabile se dei giovani formati con ingenti somme pubbliche non potessero dare il loro contributo alla cosa pubblica, a causa del perpetuarsi di prassi illegittime contrarie alle norme in materia .

 

Il presente documento è stato approvato all’unanimità dall’ assemblea dei nuovi iscritti  all’ albo dei segretari comunali e provinciali della regione Lombardia tenutasi il 7/11/2013 presso l’aula consiliare della provincia di Cremona.

 

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