I Titoli di preferenza sono sempre valutabili

tratto da luigifadda.it –

In tema di concorsi a pubblici impieghi, i titoli di preferenza indicati nell’art. 5 del DPR 9 maggio 1994 n. 487 sono valutabili, sebbene non dichiarati ma comunque posseduti all’atto della domanda di partecipazione ed esibiti nei termini previsti dal bando, in caso di superamento delle prove selettive; infatti, i titoli di preferenza non sono oggetto di esame della Commissione giudicatrice, ma intervengono nella redazione della graduatoria, esclusivamente nell’ipotesi in cui più candidati conseguano il medesimo punteggio di merito, con loro applicazione automatica nel rispetto dell’ordine previsto dall’art. 5, DPR n. 487/1994, che ha carattere tassativo (tra le tante, Tar Campania Napoli 3 agosto 2020, n. 3467).

Allo stesso tempo, la giurisprudenza ha chiarito come la previsione del bando di concorso che imponga l’onere di indicazione dei titoli di preferenza nella domanda di partecipazione, pena la perdita del beneficio, non sia in contrasto con il principio di non aggravamento del procedimento amministrativo, il quale deve concordarsi con quelli di efficienza, celerità ed economicità, sicché all’imposizione di un onere tanto lieve qual è quello d’indicare nella domanda un titolo di preferenza, riserva o precedenza corrisponde l’esonero dell’Amministrazione da indagini, in ogni caso incidenti sulla celerità del procedimento e recanti possibilità di errori (Cons Stato, I Parere 13 maggio 2014, n. 3975).

In particolare si è osservato come il fatto che tali titoli non possano essere valutati prima della formazione della graduatoria renda evidente come la loro considerazione non sia, comunque, suscettibile di arrecare alcuna violazione della par condicio tra i candidati (Tar Lazio Roma 10 giugno 2022 n. 7699).

Conseguentemente, la previsione del bando che richiede l’indicazione del possesso del titolo già nella domanda di partecipazione non è necessariamente di ostacolo alla valutazione dello stesso. In particolare si è ritenuto (con riferimento alla presenza di una quota di riserva, alla quale si applicano principi analoghi) che, in assenza di un interesse pubblico da tutelare e in riferimento alla natura del titolo, possa essere valorizzata la circostanza che le disposizioni del bando non prevedano esplicitamente che l’omessa comunicazione, in sede di presentazione della domanda, della volontà di avvalersi del titolo medesimo, ne escluda la valutazione (Tar Lazio Roma 7699/2022 cit.).

Del resto, il ricorso al soccorso istruttorio non si giustifica nei casi in cui confligge con il principio generale dell’autoresponsabilità dei concorrenti, in forza del quale ciascuno sopporta le conseguenze di eventuali errori commessi nella presentazione della documentazione, con la conseguenza che in presenza di una previsione chiara e dell’inosservanza di questa da parte di un concorrente (si tratti di gara o di concorso), l’invito alla integrazione costituirebbe una palese violazione del principio della par condicio, che verrebbe vulnerato dalla rimessione in termini, per mezzo della sanatoria di una documentazione incompleta o insufficiente ad attestare il possesso del requisito di partecipazione da parte del concorrente che non ha presentato, nei termini e con le modalità previste dalla lex specialis, una dichiarazione o documentazione conforme al bando (Consiglio di Stato, sent. 1148/2019). 

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