Incarichi ai pensionati (soprattutto di formazione)

tratto da gianlucabertagna.it –

Secondo talune delibere di Sezioni regionali di Corte dei conti (cfr., ad esempio, Basilicata 62/2023) sarebbe possibile attribuire incarichi temporanei in regime di lavoro autonomo a dipendenti collocati in quiescenza, al solo fine di fornire formazione ed affiancamento a personale di nuova assunzione.

L’incarico andrebbe formalizzato come prestazione di lavoro autonomo occasionale, prestando grande attenzione alla quantificazione (motivata) del compenso.
A nostro parere, però, va fatta una riflessione preliminare.
Secondo la posizione maturata dalla magistratura contabile, il divieto di ingaggiare i pensionati non si applicherebbe alle attività di supporto, affiancamento e assistenza a titolo oneroso purché “l’assistenza” non comporti studio e consulenza; ossia attività caratterizzata, in negativo, dalla mancanza di competenze specialistiche e che non rientri nelle ipotesi di contratto d’opera intellettuale (cfr., Corte dei conti, Sezione Lazio, deliberazione n. 88/2023/PAR).
In tale contesto, non vi sarebbe divieto, ut supra, nel caso di incarichi “formazione operativa e di primo affiancamento” al personale neo assunto (cfr., Corte dei conti, Sezione Liguria, deliberazione n. 66/2023/PAR), a condizione che vengano rispettate sempre tutte le regole previste dall’articolo 7, comma 6, del d.lgs. 165/2001.
Quest’ultimo è un profilo, si noti, diverso e distinto rispetto al divieto di conferimento di incarichi ai pensionati, e riguarda invece la conferibilità, nella p.a., di incarichi di collaborazione occasionale.
Infatti, in via generale, gli incarichi di collaborazione occasionale sono vietati, e fonte di danno erariale, a norma dell’art. 7, comma 5-bis, del Tupi, con la sola eccezione, appunto, di quelli aventi le caratteristiche dell’art. 7, comma 6, anzidetto.
 
Tali caratteristiche, richiamate in numerose pronunce della Corte dei conti, anche in sede giurisdizionale (cfr., ex multis, deliberazione 241/2021/PAR della Sezione regionale di controllo per l’Emilia Romagna), impongono, tra l’altro:
– l’obbligo di specializzazione universitaria dei soggetti da incaricare;
– l’effettuazione di una procedura comparativa;
– la puntuale verifica dell’assenza di professionalità interna.
Print Friendly, PDF & Email
Torna in alto