In tema di edilizia e urbanistica, grava sul privato l’onere di provare la data di realizzazione e l’originaria consistenza dell’immobile ritenuto abusivo, poichĂ© solo l’interessato può fornire gli atti, i documenti o gli elementi probatori, anche di natura presuntiva, che siano in grado di radicare la ragionevole certezza della sanabilitĂ dell’opera in ragione dell’eventuale preesistenza di essa rispetto all’introduzione di un determinato regime normativo dello ius aedificandi; una volta che il privato abbia dedotto concreti elementi di fatto circa l’epoca dell’abuso, spetterĂ all’Amministrazione fornire prova contraria. â–ş V. anche, in questa Rivista: CdS, sez. VI, sentt. nn. 10102 e 8510/2023; CGARS, sentt. nn. 291/2021 e 1003/2020; TAR Basilicata, sent. n. 201/2020; TAR Lazio, sez. II stralcio, sent. n. 4927/2023.