Difetto di qualificazione in gara lavori: anche importi infinitesimali comportano l’esclusione (57,5 vs 57,4%)

Un operatore economico è escluso da una procedura di gara in quanto ha indicato per la categoria prevalente OS21 sia la quota di partecipazione al raggruppamento che la quota di esecuzione assunta superiore alla qualificazione dalla medesima posseduta. Ed infatti è stata indicata una percentuale pari al 57,05 della prevalente, ovvero euro 4.200.594,58, quando detto operatore possedeva la classifica IVbis, che con il beneficio del quinto legittima l’esecuzione di lavori sino a euro 4.200.00,00.

L’offerente ricorre, sostenendo di essere incorso in mero errore materiale, imputabile all’utilizzo del foglio di calcolo elettronico in formato Excel, che avrebbe automaticamente arrotondato la percentuale effettivamente voluta del 57,04% al decimale superiore, tramutandola nella percentuale del 57,05%, ed invocando il soccorso istruttorio per la modifica delle percentuali.

T.A.R. Emilia Romagna, Parma, I, 17 aprile 2024, n. 88 respinge il ricorso, confermando la perdurante attualità dei principi stabiliti dal Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria, 27 marzo 2019, n. 6.

Il Collegio, dopo accurata ricostruzione della disciplina vigente e della giurisprudenza alla quale si rinvia, ha ritenuto non persuasivo “il lamentato mancato ricorso a tale istituto, in quanto l’eventuale indicazione differente delle quote di esecuzione, rispetto a quanto chiaramente indicato nella domanda di partecipazione, si sarebbe tradotta in una inammissibile modifica sostanziale dell’offerta, in violazione del principio della par condicio competitorum”.

 

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