conferimento di posizioni organizzative – controversia – appartiene alla giurisdizione ordinaria

Competenza e giurisdizione – pubblico impiego – personale non dirigente – conferimento di posizioni organizzative – controversia – appartiene alla giurisdizione ordinaria

 TAR EMILIA-ROMAGNA – BOLOGNA, SEZ. I – Sentenza 16 dicembre 2014, n. 1238

Il conferimento di posizioni organizzative al personale non dirigente delle pubbliche amministrazioni inquadrato nelle aree esula dall’ambito degli atti amministrativi autoritativi (art. 2, comma 2, d.lgs. 165/2001) e si iscrive nella categoria degli atti negoziali, adottati con la capacità e i poteri del datore di lavoro (d.lgs. citato art. 5, comma 2; art. 63, commi 1 e 4), in particolare configurandosi l’attività della amministrazione – nell’applicazione della disposizione contrattuale – non come esercizio di un potere di organizzazione, ma come adempimento di un obbligo di ricognizione e di individuazione degli aventi diritto. Siffatta qualificazione comporta che le relative controversie siano devolute alla giurisdizione ordinaria. “Detti atti rientrano nel novero degli atti di micro-organizzazione, costituenti esplicazione della capacità e dei poteri del privato datore di lavoro, giusta l’art. 5, comma 2, del d.lgs. 20.3.2011, n. 165, sottratti per definizione alla cognizione del giudice amministrativo, in quanto inerenti a posizioni di diritto soggettivo (Cons. Stato, sez. V, 15.2.2010, n. 815)” (cfr. TAR Liguria, Genova, sez. II, 10.11.2010, n. 10259; in termini, TAR Campania, Napoli, 7.10.2010, n. 17996; TAR Abruzzo, L’Aquila, sez. I, 28.2.2013, n. 214 e Cass. n. 8836/2010). Pertanto è inammissibile, per difetto di giurisdizione, il ricorso che ha per oggetto l’assegnazione ad un funzionario comunale di cat. D di P.O. (Posizione organizzativa) diversa da quella già assegnatale.

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