11/08/2023 – Interdittiva antimafia. Necessità di quadro indiziario sulla base del criterio del “più probabile che non”

Interdittiva antimafia. Necessità di quadro indiziario sulla base del criterio del “più probabile che non”.

Tar Calabria, Reggio Calabria, 02/08/2023, n.660

Nel respingere il ricorso avverso informativa antimafia di carattere interdittivo con contestuale revoca dell’iscrizione alla white list, il Tar Calabria ribadisce la giurisprudenza sulle valutazioni che devono essere effettuate in proposito.

Questo quanto stabilito da Tar Calabria, Reggio Calabria, 02/08/2023, n.660:

10. L’apprezzamento dell’infondatezza del gravame passa dalla preliminare, ancorché sintetica, ricostruzione della ratio oltre che della natura del potere esercitato dalla Prefettura di …… con l’interdittiva antimafia in contestazione.

In linea generale, l’informativa antimafia, per come disciplinata dagli artt. 84 e ss. D.lgs. n. 159/2011, non si esaurisce nell’attestazione circa la sussistenza o meno di una delle cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all’articolo 67 D.lgs. n. 159/2001 né nel mero accertamento di uno dei pregiudizi penali rientranti nell’ambito del cd. reati spia di cui all’art. 84 comma 4 citato D.lgs., traducendosi piuttosto in una valutazione altamente discrezionale, operata dal Prefetto, circa il pericolo di infiltrazione mafiosa, tendente a condizionare le scelte e gli indirizzi del soggetto giuridico attenzionato, desumibile dal coacervo degli elementi istruttori acquisiti i quali, complessivamente considerati, appaiono idonei a supportare la prognosi di permeabilità a condizionamenti, anche soltanto passivi, della criminalità organizzata.

Si tratta, in buona sostanza, di una misura preventiva, volta a garantire un ruolo di massima anticipazione all’azione di prevenzione in ordine ai pericoli di inquinamento mafioso.

Ne consegue, ai fini della legittimità dell’interdittiva, la necessità di un quadro indiziario idoneo, secondo il noto criterio del “più probabile che non”, a supportare un ragionevole convincimento sulla sussistenza di un “condizionamento mafioso”, non richiedendosi la prova di un fatto, ma solo la presenza di una serie di riscontri sintomatici, in base ai quali non sia illogico o inattendibile ritenere la sussistenza di un collegamento/condizionamento con organizzazioni mafiose.

Di tale valutazione discrezionale il Prefetto è tenuto a dare conto mediante la predisposizione, anche per relationem agli atti istruttori, di un congruo impianto motivazionale, necessario alla verifica giurisdizionale circa la non manifesta illogicità e ragionevolezza della valutazione inferenziale dallo stesso operata.

Quanto sopra trova riscontro in quel consolidato orientamento, anche della giurisprudenza di secondo grado, secondo cui «In sede di impugnazione di una interdittiva antimafia il giudice amministrativo è chiamato a valutare la gravità del quadro indiziario, posto a base della valutazione prefettizia in ordine al pericolo di infiltrazione mafiosa, e il suo sindacato sull’esercizio del potere prefettizio, con un pieno accesso ai fatti rivelatori del pericolo, consente non solo di sindacare l’esistenza o meno di questi fatti, che devono essere gravi, precisi e concordanti, ma di apprezzare la ragionevolezza e la proporzionalità della prognosi inferenziale che l’autorità amministrativa trae da quei fatti secondo un criterio che, necessariamente, è probabilistico per la natura preventiva, e non sanzionatoria, della misura in esame; il sindacato per eccesso di potere sui vizi della motivazione del provvedimento amministrativo, anche quando questo rimandi per relationem agli atti istruttori, scongiura il rischio che la valutazione del Prefetto divenga, appunto, una “pena del sospetto” e che la portata della discrezionalità amministrativa in questa materia, necessaria per ponderare l’esistenza del pericolo infiltrativo in concreto, sconfini nel puro arbitrio» (così Consiglio di Stato sez. III, 02/11/2020, n. 6740; v. anche  Cons. Stato sez. III, 14 luglio 2020 n. 4548).

10.1 L’applicazione dei sopra esposti principi al caso in esame consente di escludere l’illegittimità della informativa prefettizia in contestazione, in quanto analiticamente motivata in ragione di un coacervo di elementi sintomatici i quali, complessivamente considerati, sono idonei a supportare il giudizio probabilistico di permeabilità dell’impresa attenzionata.

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