30/11/2021 – Parere della Funzione pubblica sull’Utilizzo delle capacità assunzionali per l’indennità posizione organizzativa

Un Comune ha chiesto un parere in merito alla possibilità di utilizzare la capacità assunzionale per istituire una nuova posizione organizzativa, in deroga ai vincoli di spesa prescritti dall’art. 23 comma 2 del decreto legislativo n. 75 o, in alternativa, per incrementare le indennità di posizione organizzativa esistenti, in ragione della ripesatura conseguente all’attribuzione di ulteriori competenze gestionali.

Il Dipartimento rappresenta, preliminarmente, che le indicazioni che seguono sono state concordate con il Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato – I.G.O.P e che, pertanto, costituiscono un orientamento comune dello Scrivente e del Dipartimento da ultimo citato.

Nel merito, ritiene opportuno rammentare brevemente il quadro normativo vigente.

Il richiamato art. 23 comma 2 del decreto legislativo del 25 maggio 2017 ha prescritto l’invarianza al 2016 della spesa destinata alla corresponsione del trattamento accessorio del personale, disponendo che “l’ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001,n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l’anno 2016”. 

La corretta definizione del limite in parola esige un riferimento al disposto dell’art. 33, comma 2, del decreto legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla L. 28 giugno 2019, n. 58, il quale, all’ultimo periodo, dispone che “Il limite al trattamento accessorio del personale di cui all’articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, è adeguato, in aumento o in diminuzione, per garantire l’invarianza del valore medio pro-capite, riferito all’anno 2018, del  fondo per la contrattazione integrativa nonché delle risorse per remunerare gli incarichi di posizione organizzativa, prendendo a riferimento come base di calcolo il personale in servizio al 31 dicembre 2018”. 

Con l’art. 11 bis, comma 2, del decreto legge del 14 dicembre 2018 n. 135 convertito, con modificazioni, dalla legge del 11 febbraio 2019 n. 12, il legislatore ha introdotto una espressa deroga al vincolo di spesa sopra descritto, disponendo che “Fermo restando quanto previsto dai commi 557-quater e 562 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per i comuni privi di posizioni dirigenziali, il limite previsto dall’articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, non si applica al trattamento accessorio dei titolari di posizione organizzativa di cui agli articoli 13 e seguenti del contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) relativo al personale del comparto funzioni locali – Triennio 2016-2018, limitatamente al differenziale tra gli importi delle retribuzioni di posizione e di risultato già attribuiti alla data di entrata in vigore del predetto CCNL e l’eventuale maggiore valore delle medesime retribuzioni successivamente stabilito dagli enti ai sensi dell’articolo 15, commi 2 e 3, del medesimo CCNL, attribuito a valere sui risparmi conseguenti all’utilizzo parziale delle risorse che possono essere destinate alle assunzioni di personale a tempo indeterminato che sono contestualmente ridotte del corrispondente valore finanziario”.

Il dato testuale è chiaro nel prevedere l’operatività della deroga al richiamato art. 23 limitatamente al “differenziale” tra gli importi già attribuiti alla data di entrata in vigore del contratto (21 maggio 2018) e l’eventuale maggior valore attribuito successivamente alle posizioni già esistenti, ai sensi dell’art. 15 del CCNL in parola. Sembra, pertanto, potersi escludere l’invocabilità della norma richiamata ove si voglia procedere alla istituzione di una nuova posizione organizzativa.

In tal senso, la giurisprudenza contabile ha avuto modo di precisare che “Il differenziale da escludere dal computo di cui all’art. 23, comma 2, del decreto legislativo 4 n. 75/2017 è soltanto la maggiorazione delle indennità attribuite alle posizioni organizzative già in servizio al momento dell’entrata in vigore del contratto collettivo nazionale. Tale maggiorazione deve, in ogni caso, essere contenuta nei limiti di spesa per il personale, prevista dai commi 557 quater e 562 dell’art. 1 della legge n. 296/2006” (v. ex multis Corte dei conti sez. controllo per la Lombardia n. 210 del 22 maggio 2019).

In merito alla prospettata possibilità di ridefinire in aumento gli importi delle indennità di posizione e di risultato delle posizioni organizzative esistenti, in conseguenza dell’aumento delle funzioni gestionali ricoperte, giova rammentare che, per effetto dell’entrata in vigore del CCNL Funzioni locali 2016-2018, le amministrazioni locali erano tenute a rivedere l’assetto dell’area delle posizioni organizzative, provvedendo ad una ridefinizione dei criteri di conferimento e revoca degli incarichi, di graduazione della retribuzione di posizione e di attribuzione della retribuzione di risultato, nel termine di un anno dalla entrata in vigore del CCNL medesimo (21 maggio 2019). La norma in commento consente, come già evidenziato, di finanziare gli incrementi degli importi delle retribuzioni di “posizione” e di “risultato” delle posizioni organizzative limitatamente al differenziale economico tra i vecchi importi già attribuiti alla data di entrata in vigore del predetto CCNL e l’eventuale maggiore valore successivamente stabilito dal Comune in attuazione di quanto previsto dall’articolo 15, commi 2 e 3, del citato testo negoziale, in sede di ridefinizione dell’assetto delle posizioni organizzative medesime.

Alla luce di quanto sopra rappresentato e nel merito dei chiarimenti richiesti, il Dipartimento impregiudicata la possibilità per il Comune di procedere, nell’esercizio dell’autonomia organizzativa che gli compete, alla istituzione di una nuova posizione organizzativa, nel rispetto dei limiti finanziari di cui all’art. 23, comma 2, del decreto legislativo del 25 maggio 2017, come eventualmente adeguati in attuazione di quanto previsto dall’art. 33, comma 2, del decreto legge n. 34/2919 e, in definitiva, senza ricorrere alle risorse destinate alle nuove assunzioni.

Ritiene, altresì, percorribile la possibilità di procedere alla ridefinizione in aumento delle indennità di interesse, purché nel rispetto dei vincoli finanziari sopra richiamati, ovvero limitatamente all’adeguamento del differenziale economico tra gli importi attribuiti ante rinnovo CCNL Triennio 2016-2018 e quelli introdotti con il CCNL medesimo, con la contestuale riduzione delle corrispondenti risorse destinate alle nuove assunzioni.

..QUI IL PARERE 

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