20/03/2020 – La dispensa dal servizio è rimedio estremo

La dispensa dal servizio è rimedio estremo
di Luigi Oliveri
 
Esenzione dal servizio come rimedio estremo per consentire ai dipendenti pubblici di non prestare attività lavorativa fuori dall’abitazione, mettendo a rischio il sistema di prevenzione del contagio. L’articolo 87 del dl «Cura Italia» precisa e corregge i contenuti dell’articolo 19, comma 3, del dl 9/2020. Una norma a tal punto sibillina che moltissime amministrazioni non hanno ritenuto possibile applicarla, nell’incertezza interpretativa evidenziata da moltissimi esegeti ed esperti. La graduazione dell’organizzazione del lavoro e della sua disciplina con i dipendenti è la seguente. Il dl conferma che fino alla data di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da Covid-2019, «il lavoro agile è la modalità ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa nelle pubbliche amministrazioni». Questo significa che non occorre alcuna istanza di lavoro agile da parte dei dipendenti: essi sono da considerare ex lege in lavoro agile. È corretto l’opposto: occorre un provvedimento espresso e motivato per assegnare dipendenti ad attività che richiedono la presenza in ufficio. Infatti, l’articolo 87 prosegue, stabilendo che in conseguenza della collocazione ex lege dei lavoratori in modalità agile, le amministrazioni debbono limitare «la presenza del personale negli uffici per assicurare esclusivamente le attività che ritengono indifferibili e che richiedono necessariamente la presenza sul luogo di lavoro, anche in ragione della gestione dell’emergenza». L’indifferibilità non ha nulla a che vedere coi servizi pubblici essenziali previsti dalla normativa sugli scioperi, ma è connessa, appunto ad attività strettamente collegate alla gestione dell’emergenza. Il contestuale differimento di tutti i termini procedurali, saggiamente disposto con l’articolo 103 del dl «Cura Italia», rende evidente che la pretesa della presenza in servizio per protocollare pratiche, mettere timbri o solo per continuare a relazionarsi col pubblico (che invece va indotto a restare a casa) non ha alcun senso. La norma conferma ancora una volta che per la collocazione in lavoro agile si prescinde dagli accordi individuali e dagli obblighi informativi previsti dagli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81 e che la prestazione lavorativa in lavoro agile può essere svolta anche attraverso strumenti informatici nella disponibilità del dipendente qualora non siano forniti dall’amministrazione. Se per qualsiasi ragione, motivata, non sia possibile assegnare il dipendente al lavoro agile, allora «le amministrazioni utilizzano gli strumenti delle ferie pregresse, del congedo, della banca ore, della rotazione e di altri analoghi istituti, nel rispetto della contrattazione collettiva». L’uso dell’indicativo presente costituisce un obbligo imperativo: non può esservi dubbio alcuno del potere datoriale di mettere in ferie d’ufficio il personale, specie se debba ancora fruire di ferie arretrate, posto che l’articolo 10 del dlgs 66/2003 e le norme contrattuali impongono ai dipendenti comunque di utilizzare tutte le ferie ogni anno, salvo pochi giorni che per motivi personali possono essere rinviati all’aprile dell’anno successivo. «Esperite tali possibilità», cioè nell’impossibilità di lavoro agile o esauriti gli strumenti che diano titolo al lavoratore di non prestare attività lavorativa, le amministrazioni possono motivatamente esentare il personale dipendente dal servizio». La motivazione dovrà riguardare in particolare l’impossibilità del lavoro agile.

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