09/01/2020 – Graduatorie concorsuali: le novità della legge di bilancio 2020

Graduatorie concorsuali: le novità della legge di bilancio 2020
Pubblicato il 8 gennaio 2020

 
La legge 160/2019 (legge di bilancio 2020), pubblicata sulla G.U. n. 304 del 30 dicembre 2019, ha introdotto numerose novità in materia di gestione delle graduatorie.
La novità più importante riguarda è contenuta nell’articolo 1, comma 148, che ha abrogato i commi da 361 a 365 della legge 145/2018. Tali disposizioni, tra le altre, prevedevano l’obbligo per le p.a. di utilizzare le graduatorie dei concorsi banditi dal 1 gennaio 2019 esclusivamente per la copertura dei posti messi a concorso, pertanto, solo per l’assunzione dei vincitori. L’abrogazione di tale disposizione consente quindi alle p.a. di poter scorrere le proprie graduatorie e poter utilizzare le graduatorie di altri enti, previo accordo tra le p.a.
E’ stato infatti abrogato anche il comma 363 aveva abrogato la facoltà per gli enti locali di utilizzare le graduatorie di altri enti, ai sensi dell’articolo 3, comma 61 della legge 350/2003.
Tale ultima disposizione aveva esteso a tutte le p.a., e quindi anche agli enti locali, la possibilità di attingere a graduatorie valide di altre amministrazioni, previo accordo tra le stesse e nel rispetto dei limiti assunzionali vigenti.
Al fine di garantire il rispetto dei principi generali in materia di accesso alle p.a., di trasparenza, buon andamento e imparzialità, il legislatore ha individuato nell’accordo tra le amministrazioni il presupposto necessario. Tale accordo, che preferibilmente deve avvenire prima della formale approvazione della graduatoria, ha lo scopo anche di evitare che la procedura stessa possa costituire una modalità di elusione delle norme che vietano la possibilità di effettuare richieste nominative di candidati inseriti nelle predette graduatorie (Ministero dell’Interno, Parere 13 febbraio 2012).
Inoltre, la legge di bilancio 2020, all’articolo 1, commi 147, che ha ridefinito completamente la validità delle graduatorie dei concorsi indetti dalle p.a., di cui all’articolo 1 comma 2 del d.lgs. 165/2001.
Dal 1 gennaio 2020 la nuova regolamentazione delle graduatorie dei concorsi indetti dal 2011 al 2019 è la seguente:
  1. le graduatorie approvate nell’anno 2011 sono utilizzabili fino al 30 marzo 2020 previa frequenza obbligatoria, da parte dei soggetti inseriti nelle graduatorie, di corsi di formazione e aggiornamento organizzati da ciascuna amministrazione, nel rispetto dei princìpi di trasparenza, pubblicità ed economicità e utilizzando le risorse disponibili a legislazione vigente, e previo superamento di un apposito esame/colloquio diretto a verificarne la perdurante idoneità;
  2. le graduatorie approvate negli anni dal 2012 al 2017 sono utilizzabili fino al 30 settembre 2020;
  3. le graduatorie approvate negli anni 2018 e 2019 sono utilizzabili entro tre anni dalla loro approvazione.
La previgente disciplina, in vigore dal 2 novembre al 31 dicembre 2019 prevedeva:
  1. graduatorie approvate nel 2016, fino al 30 settembre 2020;
  2. graduatorie approvate nel 2017, fino al 31 marzo 2021;
  3. graduatorie approvate nel 2018, fino al 31 dicembre 2021.
Il comma 149 ha modificato l’articolo 35 comma 5-ter del d.lgs. 165/2001, stabilendo che le graduatorie hanno una validità ordinaria di 2 (due) anni e non più di 3 (tre), decorrenti dalla data di approvazione.

Print Friendly, PDF & Email
Torna in alto