06/02/2020 – Raccolta rifiuti: appalto o concessione?

Raccolta rifiuti: appalto o concessione?
La Centrale unica di committenza (CUC) di questa Unione di comuni intende procedere all’affidamento del servizio di raccolta rifiuti urbani ed è indeciso sulla qualificazione quale appalto o concessione. Quale è la disciplina applicabile?
 
a cura di Simone Chiarelli
La applicabilità dell’una (appalto) o dell’altra (concessione) disciplina non dipende, nel quadro del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, dalla tipologia di servizio (raccolta di rifiuti) ma dal regime contrattuale che sta alla base del rapporto fra l’Ente locale che lo affida e il gestore.
Come evidenziato dalla giurisprudenza costante “assumono rilievo i criteri discretivi tra appalto di servizi e concessione, in considerazione del fatto che l’elemento caratterizzante la concessione è il trasferimento del c.d. “rischio economico” in capo al concessionario, inteso come possibilità che la gestione dell’attività oggetto di concessione non sia remunerativa. In difetto di detto rischio, si verte nel campo dell’appalto di servizi” (tale distinzione rileva anche ai fini dell’applicabilità della tassa sull’occupazione del suolo pubblico ed altri regimi fiscali.
Ne deriva, come sottolineato anche recentemente che “va qualificato come appalto di servizi, e non come concessione di servizi, il contratto di gestione dei rifiuti urbani che preveda che l’attività svolta sia remunerata integralmente dall’amministrazione, di modo che non gravi sull’operatore economico il rischio d’impresa”.
Dalla qualificazione ne deriva l’applicazione del distinto regime giuridico, ad esempio in merito alla revisione dei prezzi (possibile per l’appalto di servizi, vietato nella concessione per la quale vige l’opposto principio della normale invariabilità del canone concessorio, salva esplicita clausola di deroga).

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