28/10/2019 – Paesaggio – Tutela – Campo-boe – Specchio acqueo prospiciente il territorio costiero vincolato con il d.m. 27 agosto 1980 – Esclusione

Realizzazione di un campo-boe e tutela dei valori paesaggistici
Paesaggio – Tutela – Campo-boe – Specchio acqueo prospiciente il territorio costiero vincolato con il d.m. 27 agosto 1980 – Esclusione

Lo specchio acqueo prospiciente il territorio costiero vincolato con il d.m. 27 agosto 1980, in cui dovrebbe essere realizzato un campo-boe, non è coinvolto nella tutela dei valori paesaggistici (1).

 
(1) Ha chiarito il Tar che in tal senso convergono sia argomenti di carattere testuale, basati sul contenuto, la descrizione e l’estensione del vincolo ministeriale, sia argomenti di natura teleologica e funzionale
Sotto il primo profilo, si consideri che nel decreto ministeriale si giustifica il «notevole interesse pubblico» della zona costiera del Comune di San Vero Milis non solo perché essa rientra nel più ampio complesso naturalistico del Sinis, caratterizzato da «un paesaggio spiccatamente desertico con lande spoglie all’interno ed imponenti sistemi di dune altissime», ma – in particolare – perché nel territorio costiero, in cui «è presente un sistema di stagni di importanza rilevante», sono presenti delle «ampie spiagge bianchissime che si estendono a perdita d’occhio, insieme agli altri cordoni di sabbia che si estendono alle spalle» e alle «garighe costiere contornate dalla macchia mediterranea».
L’eccezionale valore naturalistico del complesso territoriale costiero, sopra descritto, non può non estendersi anche allo spazio del mare prospiciente la costa, quantomeno nei limiti in cui la realizzazione di opere nello specchio acqueo possa compromettere lo specifico oggetto della tutela come descritto dall’art. 1, l. 29 giugno 1939, n. 1497 (norma in base alla quale, ratione temporis, il vincolo è stato apposto, come si evince anche dalla proposta formulata dalla Commissione per la tutela delle bellezze naturali della Provincia di Oristano, allegata al decreto ministeriale); e, in specie, possa compromettere le «bellezze panoramiche considerate come quadri naturali e così pure quei punti di vista o di belvedere, accessibili al pubblico, dai quali si goda lo spettacolo di quelle bellezze» (n. 4 dell’art. 1 cit.).
Ne deriva come conseguenza che l’autorizzazione paesaggistica di cui all’art. 146, d.lgs. n. 42 del 2004, contrariamente a quanto nella fattispecie ritenuto dalla ricorrente (e dalla Regione), è necessaria anche per gli interventi e i progetti di opere che debbano eseguirsi nella parte del mare a ridosso del territorio costiero vincolato, anch’essi potenzialmente in grado di pregiudicare il mantenimento dei valori paesaggistici tutelati.
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