19/02/2019 – Impugnazione della Scia all’esame della Consulta  

Impugnazione della Scia all’esame della Consulta  

di Guido Inzaghi – Il Sole 24 Ore – 18 Febbraio 2019

Impugnare i lavori edilizi del vicino è quasi impossibile se le opere sono fatte con Scia, anziché con permesso di costruire. La disparità di trattamento è così evidente che il 22 gennaio il Tar Parma ha rimesso la questione alla Corte costituzionale. Ma procediamo con ordine. I meccanismi di tutela In base all’ articolo 19 della legge 241/90, la Scia non è un provvedimento tacito dell’ amministrazione direttamente impugnabile, bensì un atto del privato sul quale chi è interessato può solo denunciare la pretesa illegittimità dell’ attività oggetto della segnalazione, sollecitando l’ esercizio delle verifiche dell’ amministrazione e, nel caso questa rimanga inerte, esperire l’ azione giudiziaria sul “silenzio inadempimento”, ossia sull’ inerzia dell’ amministrazione.

Ma l’ arma è spuntata: di fronte al Tar il ricorrente non può contestare nella sostanza l’ attività realizzata mediante Scia, perché nell’ azione sul silenzio il giudice non può entrare nel merito della pretesa a meno che la Pa sia obbligata ad accogliere la denuncia. Poiché nel caso in esame si chiede all’ amministrazione di agire eliminando a posteriori una situazione giuridica ormai consolidatasi, l’ agire della Pa non può che essere discrezionale: il Comune deve infatti procedere alla comparazione degli interessi in conflitto (quelli di chi impugna e quelli di chi ha già costruito o è avanti coi lavori), in relazione alla effettiva esistenza di un interesse pubblico concreto e attuale, che non può coincidere con il mero interesse al ripristino della legalità violata.

Se il Comune non ha ritenuto di inibire i lavori, annullare il titolo edilizio o disporre il ripristino dell’ immobile, ai giudici non compete dunque verificare nel merito la legittimità delle opere eseguite mediante Scia. Va però detto che il termine concesso al terzo per chiedere al Comune di verificare la situazione è potenzialmente illimitato. La legge non prevede un termine per attivarsi e ciò anche dopo che i lavori siano stati conclusi da tempo. Il che forse è addirittura peggio, perché alla limitata efficacia del rimedio si unisce l’ instabilità che si accompagna ad una azione che può sempre essere proposta.

I profili di incostituzionalità La sentenza in esame chiede alla Corte costituzionale di pronunciarsi in ordine alla compatibilità con la Costituzione delle norme che per la Scia prevedono, di fatto, una tutela processuale del terzo assai minore rispetto a quanto accade con il permesso di costruire, che può essere impugnato nel merito e nella sua pienezza, in quanto vero e proprio provvedimento dell’ amministrazione.

Secondo il Tar gli articoli della Costituzione violati sono: il 3 (uguaglianza dei cittadini), il 24 (piena tutela degli interessi legittimi), il 103 (competenza della giustizia amministrativa) e il 113 (tutela contro gli atti dell’ amministrazione), perché vi è una irragionevole limitazione del diritto del terzo alla piena tutela giurisdizionale. Esiti possibili Non è facile prevedere come si orienterà la Corte costituzionale, la questione è oggettivamente complessa. Una soluzione potrebbe essere quella di consentire la diretta impugnazione della Scia (così come della Cila e della Cil, gli altri modelli autocertificativi delle opere minori), sulla base della considerazione che ad essa è riconosciuta equipollente ai titoli edilizi espressi.

Al contrario, si potrebbe pensare ad introdurre una vera e propria azione di accertamento di fronte al Tar, ma servirebbe una legge. Quello che è certo è che oggi – specie nei contesti urbani – con Scia e Cila sono effettuati pressoché tutti gli interventi edilizi (manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia leggera e finanche la nuova costruzione se negli strumenti urbanistici vi siano precise disposizioni plano-volumetriche) e non è opportuno che il livello di tutela giurisdizionale dipenda in ultima analisi dalle scelte operative di chi effettua l’ intervento.

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