13/02/2019 – segretari comunali e diritti di rogito

La Sez. Autonomie Corte dei Conti con Delib., 30 luglio 2018, n. 18 ha stabilito che anche ai Segretari C.li appartenenti alle fasce A e B competono diritti di rogito qualora esercitino le loro funzioni in enti privi di figure dirigenziali. Nel 2016 la Segreteria era vacante e per 4 giorni è stato incaricato della reggenza un Segretario di fascia A che ha stipulato dei contratti e ora richiede il pagamento dei diritti di rogito. Si precisa che l’ente non ha dirigenti. Si chiede se possono essere pagati diritti a Segretari fascia A per contratti stipulati ante 2018 e in caso affermativo quale sia lo stipendio su cui calcolare il limite del quinto. In particolare, si deve considerare l’intero stipendio percepito dal Segretario nell’anno 2016 nella sua sede titolare i compensi dei vari scavalchi/reggenze per cui deve esserci un confronto tra i vari enti coinvolti, oppure il ns. ente deve calcolare il proprio limite prendendo come base l’indennità di reggenza percepita per i pochissimi giorni di servizio?

a cura di Federico Gavioli

La domanda del gentile lettore richiede un approfondimento che non è possibile fornire con una risposta ad un quesito. L’argomento è oggetto di una giurisprudenza molto contraddittoria e non uniforme su molti degli aspetti indicati nella domanda del gentile lettore, che conosce bene la materia.

Non si è del tutto certi che i diritti in questioni possano essere erogati anche per gli anni antecedenti la deliberazione della Corte dei Conti Sez. Autonomie Delib., 30 luglio 2018, n. 18; tuttavia , si precisa, che le incertezze sulla questione sono molte per potere fornire certezze alla legittima domanda del gentile lettore.

Sull’argomento , tuttavia, si segnala, quanto affermato dalla Corte dei Conti Emilia-Romagna Sez. contr. Delib., 8 novembre 2018, n. 133; con tale deliberazione i giudici contabili hanno affermato che l’art. 10, comma 2-bisD.L. 24 giugno 2014, n. 90, introdotto dalla legge di conversione L. 11 agosto 2014, n. 114, abbia previsto che “Negli enti locali privi di dipendenti con qualifica dirigenziale, e comunque a tutti i segretari comunali che non hanno qualifica dirigenziale, una quota del provento annuale spettante al comune (……..) è attribuita al segretario comunale rogante, in misura non superiore ad un quinto dello stipendio in godimento.”.

Per quanto attiene alla determinazione del trattamento economico complessivo in godimento (fondamentale, posizione e risultato) del Segretario comunale da assumere come parametro per determinare il limite del quinto dei diritti di rogito da corrispondere (limite che deve essere riferito ai diritti maturati esclusivamente nell’anno; cfr. Corte dei conti, Sez. regionale di controllo Lazio n. 21/2015/PAR) allo stesso Segretario comunale, ai sensi del citato art. 10, comma 2-bisD.L. 24 giugno 2014, n. 90, i giudici contabili dell’E/R ritengono che nel quadro sistematico delle disposizioni vigenti in materia di limiti retributivi dei dipendenti pubblici di cui al D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 e successive modificazioni, ben possano applicarsi al caso di specie le disposizioni applicative della predetta normativa. In particolare, con la Circ. 3 agosto 2012, n. 8/2012 del Ministro per la funzione pubblica, circolare peraltro richiamata e condivisa anche dall’ Anac con la Del. 8 marzo 2017, n. 241, sempre in materia di definizione della retribuzione complessiva, si stabilisce che le amministrazioni per la verifica del raggiungimento del limite “…devono operare secondo il criterio di competenza, verificando quanto dovuto al dipendente complessivamente in ragione d’anno (…). Continua ancora la circolare “Inoltre, è da considerare di competenza dell’anno in cui viene erogato anche la parte di trattamento accessorio che, di norma viene corrisposta nell’anno successivo rispetto a quello in cui sono effettuate le prestazioni. Tale è ad esempio il caso della retribuzione di risultato per il personale dirigenziale e degli analoghi emolumenti la cui corresponsione è subordinata alla verifica successiva del raggiungimento degli obiettivi assegnati nell’anno precedente”.

Per la determinazione del trattamento economico in godimento di cui all’art. 10, comma 2-bisD.L. 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni dalla L. 11 agosto 2014, n. 114, per quanto attiene al trattamento economico fondamentale e di posizione, secondo quanto affermato dai giudici contabili si dovrà, quindi, far riferimento al principio della competenza. Diversamente per il trattamento accessorio, come ad esempio l’indennità di risultato, andrà applicato il principio di cassa. Correttamente, quindi, gli importi dei diritti di rogito sono acquisti integralmente al bilancio dei Comuni per essere erogati nei limiti previsti al Segretario comunale al termine dell’esercizio (cfr. Corte dei Conti Sicilia Sez. contr., Delib., (ud. 28 ottobre 2014) 14 novembre 2014, n. 194/PAR).

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