20/12/2019 – Assunzioni extra turnover, il dpcm tace sul calcolo del fondo locale

Scattano dal 2020 le nuove regole per il reclutamento dei dipendenti comunali
Assunzioni extra turnover, il dpcm tace sul calcolo del fondo locale
di Luigi Oliveri
Il dpcm attuativo dell’articolo 33, comma 2, del dl 34/2019, convertito in legge 58/2019, come quello del 3 settembre 2019 relativo alle regioni, ha mancato di disporre chiarimenti operativi essenziali: quelli riferiti proprio all’ultima parte del citato comma 2.
Questa disposizione è fondamentale, perché indica, ma purtroppo solo in modo limitato ed essenziale, le nuove modalità di calcolo del fondo della contrattazione decentrata: «il limite al trattamento accessorio del personale di cui all’articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, è adeguato, in aumento o in diminuzione, per garantire l’invarianza del valore medio pro-capite, riferito all’anno 2018, del fondo per la contrattazione integrativa nonché delle risorse per remunerare gli incarichi di posizione organizzativa, prendendo a riferimento come base di calcolo il personale in servizio al 31 dicembre 2018».
Col dpcm non viene data risposta a nessuna delle domande operative connesse a queste previsioni. Si deve, anzi, osservare che il dpcm innesca un problema nuovo. Infatti, contiene una deroga alla previsione normativa, laddove stabilisce che «è fatto salvo il limite iniziale qualora il personale in servizio è inferiore al numero rilevato al 31.12.2018».
Questa previsione tende, nella sostanza, ad impedire che la consistenza del fondo della contrattazione decentrata vada mai al di sotto del «limite iniziale», che è necessariamente il valore complessivo del trattamento accessorio riferito al 2016. Però, tale salvaguardia delle risorse del 2016 non è prevista nell’articolo 36, comma 2 ed è disposta dal dpcm solo nella parte narrativa e non nell’articolato: non la si può considerare nemmeno una disposizione, ma una semplice esposizione delle motivazioni in base alle quali il dpcm è stato emesso: il rischio che i servizi ispettivi del Mef considerino in futuro illegittime le scelte degli enti di non ridurre i fondi, applicando l’indicazione del dpcm, è molto forte, visto che comunque il decreto non ha il potere di modificare i contenuti della legge.
Il problema principale è, poi, l’assenza della specificazione del criterio per individuare il «valore medio-pro capite» del trattamento accessorio del personale al 2018. In particolare si pongono due questioni.
La prima è posta da una parte degli interpreti: per calcolare il valore medio occorre suddividere l’importo del trattamento accessorio per la media dei dipendenti in servizio nel 2018, oppure per il numero dei dipendenti presenti al 31.12.2018? Questa prima domanda, a ben vedere, trova la sua risposta sia nella legge, sia nel dpcm, che non parlano mai di «media» del personale, mentre l’articolo 33, comma 2, appare chiarissimo nello stabilire che occorra utilizzare «come base di calcolo il personale in servizio al 31 dicembre 2018» e non la media.
La seconda questione riguarda il calcolo del trattamento accessorio. Esso non è un elemento unico, ma la composizione di più elementi: il fondo della contrattazione decentrata del personale delle qualifiche, i capitoli di bilancio che finanziano le posizioni organizzative ed alcune indennità (come quella di vigilanza), nonché il fondo della contrattazione decentrata dei dirigenti, per gli enti nei quali siano in dotazione.
Sul piano logico-matematico, non avrebbe alcun senso sommare tutte queste grandezze e suddividerle per il numero complessivo dei dipendenti. Logica vorrebbe che si ottenessero distinti valori medi pro-capite per il fondo contrattuale del personale delle qualifiche, per le risorse delle posizioni organizzative e per il fondo della contrattazione dei dirigenti. Purtroppo il dpcm non ha fornito la minima indicazione e queste operazioni restano esposte alle più variabili ed imprevedibili soluzioni interpretative di Aran, Mef e Corte dei conti, con la certezza, più che il rischio, di contraddizioni insanabili, tali da paralizzare la costituzione e la gestione delle risorse del trattamento accessorio.
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