Ancora l’assurda ed erronea tesi della durata minima degli incarichi a contratto.

La sentenza sentenza del Tar Campania, Napoli, Sezione II, 26.2.2024, n. 1254 richiama erronea e non condivisibile giurisprudenza della Cassazione, risalente all’esiziale sentenza 13 gennaio 2014, n. 478, sulla tesi totalmente errata della durata minima degli incarichi a contratto, da garantire anche nel caso di cessazione del mandato politico anzitempo.

L’articolo 19 del d.lgs 165/2001 pone il limite minimo di durata degli incarichi dirigenziali solo a beneficio dei dirigenti di ruolo.

La disciplina della dirigenza a contratto è contenuta nel comma 6, ove non è previsto nessuna durata minima, bensì esclusivamente la durata massima di 5 anni: 

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