9/12/2020_Corte di Cassazione. Si riconosce la colpa grave al dipendente che accetta regali, anche di modico valore, per prestazioni lavorative.

La Corte di Cassazione Penale, sezione 4 n.34362/2020<http://www.italgiure.giustizia.it/xway/application/nif/clean/hc.dll?verbo=attach&db=snpen&id=./20201203/snpen@s40@a2020@n34362@tS.clean.pdf> prende in esame il caso di un dipendente accusato di avere ricevuto donativi, ancorché di modico valore, che ricambiava con atteggiamenti benevoli che si traducevano nella omessa vigilanza e nell’adozione di atti contrari ai doveri d’ufficio.

L’impiegato, accusato di corruzione e falso in atto pubblico, dopo un periodo di detenzione preventiva veniva rimesso in libertà e successivamente assolto.

Essendo deceduto, gli eredi hanno presentato un’istanza diretta al riconoscimento del risarcimento del danno per ingiusta detenzione.

I giudice di merito rigetta tale istanza ritenendo che il comportamento del dipendente prefiguri una situazione di “colpa grave”, intesa come macroscopica negligenza e imprudenza, nell’avere accettato, per sua stessa ammissione donativi. tale comportamento, infatti,  costituiva una violazione del codice di comportamento che fa divieto di ricevere danaro, regali o altre utilità, fatti salvi quelli di modico valore effettuati occasionalmente nell’ambito delle normali relazioni di cortesia: siffatto comportamento, inoltre, é stato ritenuto foriero di possibili aspettative da parte dei donanti ed ambiguo al punto di legittimare interpretazioni erronee da parte dell’autorità.

Di fronte al rilievo del “modico valore” dei regali, la Corte afferma che il richiamo al Codice di comportamento ove, in deroga al divieto di accettare danaro o altre utilità, si consente di ricevere regalie di modico valore – é pertinente, ma non può essere liquidato, come fa il ricorrente, in una questione di valore economico del donativo: basterà al riguardo considerare che, in tema di corruzione, la dazione di regali che siano correlati alla definizione di una pratica amministrativa, cui é interessato il privato, non può essere definita quale regalia “d’uso” idonea a legittimarne, ove sia anche di modico valore, la relativa accettazione da parte del dipendente pubblico, ai sensi del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici di cui al d.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 e del precedente d.m. 28

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