9/12/2016 – Per le «posizioni organizzative» niente compensi aggiuntivi se non sono previsti nei contratti collettivi

Per le «posizioni organizzative» niente compensi aggiuntivi se non sono previsti nei contratti collettivi

di Arturo Bianco

 

Ai titolari di posizione organizzativa non possono essere erogati compensi ulteriori che non siano espressamente previsti dai contratti collettivi nazionali di lavoro come deroghe alle indennità di posizione e di risultato. Il conferimento a questi soggetti di incarichi ulteriori può essere remunerato, entro il tetto fissato dai contratti e nel rispetto dei vincoli procedurali dettati dal legislatore e dai contratti, solamente con la maggiorazione delle indennità di posizione e/o di risultato. Per l’attribuzione di incarichi ai dipendenti che non sono titolari di posizione organizzativa occorre rispettare il principio per cui il cumulo delle indennità è consentito solamente nel caso in cui esse si riferiscono a fattispecie tra loro nettamente diverse. Sono queste le indicazioni dettate in modo molto chiaro dal parere Aran Ral 1888 per il personale del comparto regioni ed autonomie locali, ma che hanno indubbiamente una valenza di carattere generale per tutto il pubblico impiego. Non siamo in presenza di indicazioni che hanno un carattere radicalmente innovativo: l’importanza della risposta, oltre che nella chiarezza delle affermazioni e del filo logico, è data dal richiamo al principio della onnicomprensività del trattamento economico accessorio dei titolari di posizione organizzativa e delle modalità attraverso cui lo stesso deve essere applicato in presenza della assegnazione di compiti ulteriori, anche nel periodo in cui si applica il tetto alle risorse che le amministrazioni possono destinare al salario accessorio del proprio personale e dei propri dirigenti.

Compensi ulteriori ai titolari di posizione organizzativa 

Veniamo alla prima indicazione: l’attribuzione di compensi ulteriori ai titolari di posizione organizzativa è possibile solamente nei casi fissati dai contratti nazionali nelle seguenti otto fattispecie. In primo luogo le incentivazioni dei tecnici per la realizzazione di opere pubbliche, incentivazione per la quale – ci ricorda il parere – «ora occorre fare riferimento alle previsioni dell’art.113 del D.Lgs.n.50/2016». Il che peraltro sgombra ogni dubbio sulla possibilità di continuare ad applicare questa deroga anche se con le nuove norme tale forma di incentivazione è stata estesa agli appalti di forniture e servizi e se le figure che possono esserne destinatarie sono molto diverse da quelle indicate precedentemente dal legislatore. La seconda deroga è dettata per le cosiddette propine degli avvocati dipendenti dell’ente, cioè per i compensi aggiuntivi in caso di successo nel contenzioso in cui hanno rappresentato la propria amministrazione. Direttamente speculare a questa ipotesi è la terza deroga: i compensi per i dipendenti che rappresentano l’ente con successo nel contenzioso tributario. La quarta deroga è dettata per i compensi per lo straordinario elettorale e per le risorse trasferite dall’Istat per lo svolgimento di attività di supporto ai censimenti ed alla gestione delle attribuzioni statistiche. La quinta deroga è dettata per l’indennità di vigilanza. La sesta deroga è dettata per i compensi per lavoro straordinario elettorale prestato nel giorno del riposo settimanale, ai sensi dell’articolo 16 del contratto nazionale del 5 ottobre 2001. Ricordiamo che anche lo straordinario elettorale per le consultazioni diverse dalle elezioni amministrative deve essere erogato ai titolari di posizione organizzativa. La settima deroga è dettata per i compensi per lavoro straordinario connesso a calamità naturali. L’ultima deroga è indicata per le attività svolte nell’ambito della istruzione delle domande di condono edilizio, a condizione che l’ente abbia deliberato una maggiorazione della oblazione finalizzata proprio alla remunerazione del proprio personale impegnato ed a condizione che le relative attività siano svolte al di fuori dell’orario di lavoro.

Maggiorazione della indennità di posizione e/o di risultato 

La seconda indicazione del parere è che, a fronte della assegnazione di incarichi ulteriori ai titolari di posizione organizzativa, le amministrazioni possono riconoscere la maggiorazione della indennità di posizione e/o di risultato. Tale maggiorazione non deve fare superare il tetto fissato dai contratti nazionali per queste indennità. È necessario il rispetto dei vincoli procedurali previsti dai contratti nazionali e dalla legge di stabilità, per cui nelle amministrazioni prive di dirigenti in cui questi compensi non sono a carico del fondo, ma direttamente del bilancio, non si può spendere più di quanto destinato a questa forma di incentivazione nell’anno 2015.

L’ultima, ma non certo per importanza, indicazione del parere Aran è il ribadire che i dipendenti che non sono titolari di posizione organizzativa possono cumulare più tipologie di indennità solamente se esse vengono corrisposte per fattispecie che risultano essere significativamente diversificate; in caso contrario la loro erogazione è da considerare come illegittima.

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