31/10/2017 – Licenziamento senza preavviso per false timbrature

Licenziamento senza preavviso per false timbrature

Redazione, 30 ottobre 2017

Qui la sentenza: Corte di Cassazione – sez. lavoro – sentenza n. 25374 del 25-10-2017

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Il licenziamento senza preavviso è legittimo per i dipendenti che in più occasioni timbrano l’uno per l’altro il cartellino di presenza per far risultare falsamente che erano in servizio. E il licenziamento può essere comminato anche senza prova certa del fatto che i lavoratori abbiano falsificato le proprie presenze: è sufficiente che gli indizi in merito siano gravi e concordanti. È quanto stabilito dalla sezione Lavoro della Corte di Cassazione, che con la sentenza n. 25374 del 25 ottobre 2017 ha respinto il ricorso di due lavoratrici.

Il ricorso delle lavoratrici licenziate

Le lavoratrici in questione erano state licenziate senza preavviso dalla loro azienda per aver timbrato “in molteplici occasioni” il cartellino di presenza l’una per l’altra, in modo da far risultare che fossero in servizio anche nei giorni di riposo e ottenere così benefit e straordinari ai quali non avevano diritto. Inoltre, le dipendenti avevano omesso di segnalare all’amministrazione dell’azienda le anomalie di queste timbrature nonostante la consegna mensile dei cartellini servisse proprio a operare tutti i controlli necessari.

Le due donne erano ricorse dopo il licenziamento al Tribunale di Trento, che aveva dato loro ragione e aveva disposto il reintegro presso lo stesso datore di lavoro. Quest’ultimo era però ricorso in appello e aveva ottenuto il ribaltamento del giudizio di primo grado. Le due ex dipendenti proponevano quindi ricorso in Cassazione.

Legittima la prova presuntiva

Le due donne sostenevano che la Corte d’Appello avesse violato gli articoli 2697 e 2729 del Codice civile in materia di onere della prova e di sentenza basata su fatti ignoti e presunzioni. Secondo le ricorrenti, sarebbe stato il datore di lavoro a dover fornire prova certa delle violazioni poste alla base del licenziamento, non solo in relazione al fatto in sé ma anche al movente di profitto e alla reciprocità del beneficio che l’una procurava all’altra. In altre parole, il tribunale di secondo grado avrebbe basato il suo giudizio su meri indizi e non su fatti provati oltre ogni ragionevole dubbio.

La Cassazione respinge però tutti i ricorsi. L’articolo 2729 del Codice civile è infatti chiaro nell’escludere il ricorso alla prova presuntiva solo nei casi in cui la legge esclude la prova per testimoni -casi tra i quali non è compreso il processo del lavoro. Nel caso in esame, insomma, tutti i mezzi di prova hanno pari valore, e il giudice può liberamente basare le sue conclusioni dalle risultanze probatorie comunque acquisite agli atti.

Confermato il licenziamento senza preavviso

La Corte d’Appello, quindi, non ha commesso alcun errore nell’esaminare la questione a partire dai dati e dagli indizi in suo possesso. L’analisi della Corte, definita dagli Ermellini “un articolato ragionamento logico presuntivo”, aveva non solo determinato quale potesse essere il beneficio delle ex dipendenti (riposi compensativi e retribuzioni straordinarie), ma anche stabilito che nessun altro collega avrebbe potuto avere accesso ai loro cartellini per timbrarli a loro insaputa. D’altronde, le due ricorrenti non avevano mai segnalato alla direzione le anomalie dei loro cartellini pur trovandosi a beneficiare di benefit ai quali non avrebbero avuto diritto in condizioni normali.

Il licenziamento senza preavviso, dunque, previsto anche dalla contrattazione collettiva, è legittimo ed è stato confermato.

 

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