31/08/2023 – Interessi moratori e sospensione giudiziale della riscossione

SENTENZA DEL 30/05/2023 N. 186/1 – CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA DI SECONDO GRADO DELL’ UMBRIA

Interessi moratori e sospensione giudiziale della riscossione

Durante il periodo di sospensione della riscossione non sono dovuti gli interessi di mora, ex art. 30 D.p.r. 602/1973. La sospensione della riscossione del credito erariale da parte del Tribunale fa, infatti, venire meno il requisito della colpevolezza sulla cui base poggiano gli interessi moratori. Al contrario, spiega la Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell’Umbria, permane la debenza degli interessi legali ex art. 1282 c.c. che, invece, decorrono di pieno di diritto e prescindono dalla colpa del debitore. In seguito a tale ragionamento, suffragato anche dalla Suprema Corte nella sentenza n. 6044 del 2022, i giudici umbri hanno ritenuto meritevole di accoglimento le doglianze sul punto del contribuente.

Testo integrale della sentenza

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