31/07/2017 – Incentivi per funzioni tecniche, limiti al fondo e alle spese di personale

Incentivi per funzioni tecniche, limiti al fondo e alle spese di personale

25-07-2017

Se c’è una cosa in cui credo fermamente (giuridicamente parlando) è che quando vi è la necessità di confrontare due valori a cavallo di due esercizi finanziari, sia da rispettare il criterio dell’omogeneità dei dati.

Pensiamo alle situazioni di “casa nostra”: spese di personale, turn-over, lavoro flessibile, limitazioni al fondo del salario accessorio. Ogni volta si prende a riferimento o l’anno precedente o un triennio o un anno ben definito. Quindi, quello che dobbiamo fare è “confrontare” un determinato aggregato di un anno con quello di un esercizio che il legislatore ci indica. Ma per fare questo non possiamo non basarci su quello che per me è un dogma di fede (sempre giuridicamente parlando): i dati del confronto devono essere omogenei. Ogni altra conclusione potrebbe portare a risultati a favore o a sfavore, tra l’altro facilmente adeguabili al proprio fine. E questo non mi piace. Più oggettività abbiamo e più siamo al riparo da un giudizio negativo finale. La prima oggettività risiede proprio nel dato omogeneo, almeno lì, non si può barare.

Che poi, è quello che ha sintetizzato benissimo la Corte dei Conti della Liguria nella Deliberazione n. 58/2017 che nell’affrontare la “drammatica” questione dell’inclusione o meno degli incentivi per le funzioni tecniche nei limiti del fondo del salario accessorio (ora disciplinati dall’art. 23 del d.lgs. 75/2017) e delle spese di personale ha affermato: “Non sarebbe, dunque, logico né legittimo contrapporre due limiti di spesa il cui ammontare sia composto da voci differenti”.

Di fronte a queste parole, con le quali i magistrati hanno rimandato tutta la questione alla Sezione Autonomie, mi sono un attimo fermato e ho benedetto il cielo (ovviamente giuridicamente parlando).

Ora, non ci resta che attendere il verbo definitivo.

ALLEGATO: Corte dei Conti Liguria – Deliberazione n. 58/2017

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