31/05/2018 – Il disturbo della quiete pubblica e punito dalla sanzione penale anche nei locali autorizzati

Il disturbo della quiete pubblica e punito dalla sanzione penale anche nei locali autorizzati

di Roberto Rossetti – Comandante Polizia Locale

 

Il titolare di una attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande veniva riconosciuto colpevole dal Tribunale del reato previsto e punito dall’art. 659 c.p. perché abusando ripetutamente di strumenti sonori, all’interno e all’esterno del locale, disturbava il riposo e le occupazioni delle persone.

Contro tale sentenza l’interessato proponeva ricorso in Cassazione eccependo che nel caso di specie dovevasi escludere la sussistenza del reato in quanto solo una cerchia limitata di persone si presumeva fossero state disturbate dalla musica proveniente dal locale, che, comunque, secondo quanto riferito dai testimoni della difesa, non poteva considerarsi fastidiosa o molesta.

Inoltre, il ricorrente denunciava la violazione dell’art. 10L. 26 ottobre 1995, n. 447, per non essere stato adeguatamente considerato il rilascio a favore del ricorrente della autorizzazione amministrativa a tenere aperto il proprio locale in ora notturna e ad utilizzare strumenti di diffusione sonora, giacché ciò avrebbe dovuto indurre a qualificare l’attività svolta dal ricorrente come superamento dei limiti di emissione previsti, con la conseguente configurabilità dell’illecito amministrativo di cui all’art. 10L. 26 ottobre 1995, n. 447, anziché del reato di cui all’art. 659 c.p..

In primis la Corte ricorda che è le preclusa la possibilità di rivisitare le risultanze processuali e le valutazioni operate dal Giudice di merito. La diffusività dei rumori provenienti dal locale dell’imputato e la loro idoneità a disturbare il riposto e le occupazioni di un numero indeterminato di persone, sono stati considerati in modo logico dal Tribunale e non ne è consentita una rivalutazione nel giudizio di legittimità.

Nel caso in esame il Tribunale ha ritenuto configurabile la contravvenzione di cui all’art. 659 c.p. sulla base di quanto riferito dai denuncianti con un esposto diretto al Sindaco, nel quale lamentavano la sistematica e prolungata propagazione di musica a volume elevato dall’impianto di amplificazione installato all’esterno del locale dell’imputato, con la conseguente difficoltà di riposare e di dormire, della necessità di chiudere gli infissi per cercare di attenuare il rumore e della impossibilità di utilizzare i balconi per leggere o riposare.

Il Collegio aveva fondato il proprio convincimento sugli elementi probatori forniti dai denuncianti e aveva ritenuto ininfluenti le dichiarazioni dei testimoni della difesa, circa l’assenza di disturbo e la tollerabilità del volume della musica.

Infondato, a giudizio della Suprema Corte, è anche l’ulteriore motivo censura invocato dal ricorrente che ha prospettato, nella fattispecie, la configurabilità dell’illecito amministrativo previsto dall’art. 10L. 26 ottobre 1995, n. 447, che punisce chi, nell’esercizio o nell’impiego di una sorgente fissa o mobile di emissioni sonore, supera i valori limite di emissioni prefissati alla luce della autorizzazione amministrativa rilasciatagli per diffondere musica all’esterno del locale.

In questo caso la Corte afferma che non è stato considerato che il superamento dei limiti di emissione autorizzati dovuto alla musica proveniente dall’impianto di amplificazione installato dall’imputato all’esterno del locale ha cagionato, come riferito dai denuncianti, il disturbo della queite pubblica e del riposo delle persone e richiamandosi all’insegnamento della Cass. Pen., Sez. Unite 28 ottobre 2010, n. 1963, come già avvenuto nelle sentenze Cass. Pen., Sez. III, 9 febbraio 2015, n. 5735 e Cass. Pen., Sez. III, 25 febbraio 2015, n. 8351, ribadisce che in caso di concorso tra disposizione penale incriminatrice e disposizione amministrativa sanzionatoria, in riferimento allo stesso fatto, deve trovare applicazione esclusivamente la disposizione che risulti speciale, con la conseguente configurabilità del reato di cui all’art. 659 c.p. il quale sanziona chi esercita una professione o un mestiere rumoroso contro le disposizioni della legge o le prescrizioni dell’autorità.

Cass. Pen., Sez. III, 2 maggio 2018, n. 18522

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