30/05/2018 – La Corte di Cassazione conferma un licenziamento per insubordinazione

La Corte di Cassazione conferma un licenziamento per insubordinazione

 
 

La nozione di insubordinazione, nell’ambito del rapporto di lavoro subordinato, non può essere limitata al rifiuto di adempimento delle disposizioni dei superiori, ma implica necessariamente anche qualsiasi altro comportamento atto a pregiudicare l’esecuzione ed il corretto svolgimento di dette disposizioni nel quadro della organizzazione aziendale.

E’ quanto afferma la Corte di Cassazione, nella sentenza n. 9736/2018, ribadendo che il lavoratore può chiedere giudizialmente l’accertamento della legittimità di un provvedimento datoriale che ritenga illegittimo, ma ciò non lo autorizza a rifiutarsi aprioristicamente, e senza un eventuale avallo giudiziario, di eseguire la prestazione lavorativa richiesta, in quanto egli è tenuto ad osservare le disposizioni impartite dal datore di lavoro. E tali principi trovano applicazione nel rapporto di pubblico impiego privatizzato, anche in ragione del rinvio operato dall’art. 2, co. 2, d.lgs. n. 165/01.

La vicenda trae origine da una richiesta di nullità del licenziamento intimato da un Comune nei confronti di una dipendente che lamentava atteggiamenti vessatori costituenti “mobbing”, attraverso l’imposizione di ordini professionalmente dequalificanti e la privazione di funzioni istituzionali, fino al licenziamento irrogato per mancata ottemperanza agli ordini del superiore ed assenze ingiustificate dal servizio.

Il Giudice di primo grado, aveva accolto il ricorso del dipendente e trattandosi di un Comandante della polizia locale, aveva osservato che a questi erano demandate funzioni di responsabilità del servizio con i relativi poteri di gestione ed organizzazione del lavoro, mentre al Segretario Comunale, a cui era demandata la sovrintendenza, competeva la sola emanazione di direttive di ordine generale. Sulla scorta di tali premesse, quel giudice, aveva ritenuto che le condotte contestate, relative alla mancata osservanza dei servizi programmati dal Segretario stesso, non integrassero condotte idonee a giustificare la sanzione espulsiva.

In sede di appello, vengono confermate le ragioni del dipendente, affermando che, il Corpo di Polizia Municipale dipende direttamente dal Sindaco o dall’assessore delegato, che impartiscono ordini e direttive tramite il Comandante del Corpo, responsabile del servizio. Quest’ultimo provvede all’organizzazione e alla direzione tecnico operativa degli appartenenti al corpo/servizio, all’impiego tecnico operativo del personale dipendente, all’assegnazione alle unità, ai reparti e ai servizi speciali, all’esercizio del potere ispettivo, alla predisposizione dei turni, tutte competenze sulle quali si era attestato lo “scontro” tra le divergenti determinazioni del Comandante, da un lato, e del Segretario Comunale, dall’altro.

Osserva lo stesso giudice, a conferma di questa tesi, che tali attribuzioni del Comandante del Corpo non erano venute meno per il fatto che il Segretario comunale era stato designato titolare delle funzioni di Responsabile del Servizio di Polizia. Difatti, la nuova regolamentazione comunale prevede che i responsabili degli uffici e dei servizi abbiano la responsabilità del “generale andamento degli uffici cui sono preposti, nonché della ” gestione delle risorse economiche, di personale e strumentali ad essi assegnate, ciò per “dare effettiva attuazione agli obiettivi contenuti del programma amministrativo” e adottano “in via generale” gli atti conclusivi del procedimento amministrativo delle determinazioni adesso correlate. Si tratta di prerogative, di ordine generale programmatico, che nulla hanno a che vedere con la gestione del personale, la sua organizzazione sul territorio, la predisposizione dei turni e degli orari giornalieri di lavoro e in genere delle migliori modalità operative dell’attività di Polizia.

Conseguentemente, la Corte distrettuale ha ritenuto che la mancata osservanza di quelle disposizioni non costituisse inadempimento.

Di diverso avviso, invece, è la Corte di Cassazione che ribadisce l’onere del lavoratore, soprattutto se dipendente di un ente pubblico, di spiegare le ragioni per cui abbia disatteso ordini di servizio o direttive impartitegli creando turbamento alla regolarità e continuità del servizio. A sostegno di ciò, ribadisce la Corte Suprema, non che fosse stato richiesto alla dipendente di porre in essere fatti costituenti reato o comunque comportamenti contrari ai doveri di diligenza e fedeltà per l’amministrazione, confermando con ciò che in questa espressione risiede l’unica fattispecie che consenta di disattendere gli ordini impartiti.

Di rilievo, nella stessa sentenza è un’ulteriore eccezione della difesa del dipendente che rilevava la nullità/inesistenza della procura rilasciata dal Sindaco, quale legale rappresentante del Comune, per carenza della delibera autorizzatoria della Giunta comunale a proporre impugnazione.

La Corte rigetta anche quest’ultimo rilievo, affermando che  secondo la giurisprudenza (Cass. 5802 del 2016), nel nuovo ordinamento delle autonomie locali, competente a conferire la procura alle liti al difensore del Comune è il Sindaco e non la Giunta, la cui delibera, siccome priva di valenza esterna, ha natura meramente gestionale e tecnica (Cass. n. 5802 del 2016). In tema di ricorso per cassazione, la procura speciale al difensore, prescritta a pena di nullità dall’art. 365 cod. proc. civ., può essere conferita al difensore esclusivamente dal soggetto legittimato a stare in giudizio ai sensi dell’art. 75 cod. proc. civ., il quale, per il Comune, è il solo Sindaco (art. 50 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267) e non la giunta comunale (Cass. 18062 del 2010).

Santo Fabiano

Print Friendly, PDF & Email
Torna in alto