31/05/2018 – Elezioni: va esclusa la lista che si richiama all’ideologia fascista

Elezioni: va esclusa la lista che si richiama all’ideologia fascista

 

La Terza Sezione del Consiglio di Stato nella sentenza del 29 maggio 2018 n. 3208 ha affermato che é legittima l’esclusione dalle competizioni elettorali amministrative della lista che, fin dal nome prescelto e dal simbolo usato, si richiama in modo esplicito all’ideologia fascista.

In particolare, ha chiarito la Sezione che è legittima l’esclusione dalle competizioni elettorali amministrative di una lista che partecipi alla competizione elettorale sotto un contrassegno che si richiama esplicitamente al partito fascista bandito irrevocabilmente dalla Costituzione, con norma tanto più grave e severa, in quanto eccezionalmente derogatoria al principio supremo della pluralità, libertà e parità delle tendenze politiche» (Cons. St., sez. I, 23 febbraio 1994, par. n. 173/94; id., sez. V, 6 marzo 2013, n. 1355).

L’utilizzo della parola “Fasci” nel nome della lista, l’immagine del fascio repubblicano nel simbolo e il richiamo ad evidenti contenuti dell’ideologia fascista nello Statuto del movimento, a cominciare dalla c.d. democrazia corporativa per finire con il «progetto di Rivoluzione Sociale e riforma dello Stato avviato dal fascismo» di cui pure si legge nello Statuto, sono tutti elementi che impongono l’incondizionata, legittima e incontestabile esclusione dalla competizione elettorale del movimento, che in modo evidente, inequivocabile, si è richiamato e ispirato a principî del disciolto partito fascista, incorrendo nel divieto di riorganizzare, sotto qualsiasi forma, tale partito, di cui alla XII disposizione transitoria e finale della Costituzione e di cui all’art. 1 della l. n. 654 del 1952.

La Sezione ha escluso che possa rilevare, in senso contrario, che il movimento non si proponesse esplicitamente il sovvertimento dell’ordine democratico, la soppressione delle libertà costituzionali, l’utilizzo della violenza come metodo di lotta politica, il dileggio dei valori fondanti della Costituzione e della Resistenza, poiché un movimento politico che si ispiri ai principî del disciolto partito fascista deve essere incondizionatamente bandito dalla competizione elettorale, secondo quanto impone la XII disposizione transitoria e finale della Costituzione, il cui precetto, sul piano letterale e teleologico, non può essere applicato solo alla repressione di condotte finalizzate alla ricostituzione di una associazione vietata, come l’appellante principale a torto sostiene, ma deve essere esteso ad ogni atto o fatto che possa favorire la riorganizzazione del partito fascista, per sua essenza stessa antidemocratico, e quindi anche al riferimento inequivoco ai suoi principî fondanti, ai sensi dell’art. 1 della l. n. 645 del 1952 (Cons. St., sez. V, 6 marzo 2013, n. 1355). 

Fonte: Giustizia Amministrativa

Cons. St., sez. III, 29 maggio 2018, n. 3208

La Direzione

(30 maggio 2018)

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