30/10/2020 – Ritenute e compensazioni, nel conto i costi promiscui

Parere delle Entrate per determinare la soglia di 200 mila euro
Ritenute e compensazioni, nel conto i costi promiscui
a cura di Andrea Mascolini

Per le ritenute in materia di appalti e subappalti la soglia dei 200 mila euro si individua contando anche i cosiddetti «costi promiscui». È quanto ha chiarito l’Agenzia delle entrate con la risposta n. 492/2020 del 21 ottobre in merito alla disciplina delle ritenute per appalti e subappalti.

 
Il punto oggetto del chiarimento riguardava come determinare la soglia di 200mila euro annui che consente di poter applicare l’articolo 17-bis del decreto legislativo numero 241 del 1997.
 
La norma prevede che «i soggetti che affidano il compimento di una o più opere o di uno o più servizi di importo complessivo annuo superiore a euro 200 mila a un’impresa, tramite contratti di appalto, subappalto, affidamento a soggetti consorziati o rapporti negoziali comunque denominati caratterizzati da prevalente utilizzo di manodopera presso le sedi di attività del committente con l’utilizzo di beni strumentali di proprietà di quest’ultimo o ad esso riconducibili in qualunque forma, sono tenuti a richiedere all’impresa appaltatrice o affidataria e alle imprese subappaltatrici, obbligate a rilasciarle, copia delle deleghe di pagamento relative al versamento delle ritenute trattenute dall’impresa appaltatrice o affidataria e dalle imprese subappaltatrici ai lavoratori direttamente impiegati nell’esecuzione dell’opera o del servizio.
 
Il versamento delle ritenute di cui al periodo precedente è effettuato dall’impresa appaltatrice o affidataria e dall’impresa subappaltatrice, con distinte deleghe per ciascun committente, senza possibilità di compensazione».
 
L’ente pubblico chiedeva di capire se la soglia si potesse «determinare moltiplicando l’importo annuale del contratto o della somma dei contratti stipulati con il medesimo appaltatore per il rapporto tra i ricavi ed altri proventi derivanti dall’attività commerciale e l’ammontare complessivo di tutti i ricavi e proventi dell’ente, calcolato alla chiusura dell’esercizio precedente all’anno in cui lo stesso viene utilizzato».
 
Premesso che, ha ricordato l’Agenzia, è necessario che nel contratto vi sia un prevalente utilizzo di manodopera (rapporto tra la retribuzione lorda riferita ai soli percettori di reddito di lavoro dipendente e assimilato (numeratore) e il prezzo complessivo dell’opera o e del servizio nel caso di contratti misti (denominatore), la soluzione individuata dall’Agenzia per calcolare la soglia è di fare riferimento al «rapporto tra l’ammontare dei ricavi e altri proventi relativi all’attività commerciale (numeratore) e l’ammontare complessivo di tutti i ricavi e proventi (denominatore), moltiplicato per il costo annuo pattuito per l’affidamento all’impresa del compimento di servizi generali funzionali».
Tale rapporto «deve riguardare sia l’attività istituzionale sia quella commerciale» e va «determinato con riferimento ai ricavi del periodo d’imposta precedente a quello di inizio di esecuzione del contratto promiscuo e resta fermo che, al superamento della soglia come sopra determinata, gli obblighi previsti dall’articolo 17-bis in esame si applicheranno con riferimento all’intero contratto».

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