30/10/2020 – Rendicontazione con patti elastici

RISCOSSIONE/Mef e tasse locali
Rendicontazione con patti elastici
di Ilaria Accardi
 
L’ente locale e il soggetto affidatario possono liberamente decidere di pattuire termini e modalità differenti in ordine alla regolamentazione dei loro rapporti.
Il soggetto affidatario deve avere accesso a ogni conto dedicato alla riscossione delle entrate, ma non ha la possibilità di movimentare le somme presenti sul conto.
Le linee guida sono contenute nella circolare n. 3/DF del 27 ottobre 2020 del Dipartimento delle finanze chiamato a risolvere molti dubbi nati dall’applicazione dell’art. 1, comma 790 della legge n. 160 del 2019 e dai numerosi ed intricati rapporti di triangolazione tra gli istituti bancari – tesorieri degli enti locali – gli enti impositori e i soggetti affidatari della riscossione.
Premessa fondamentale è che, a legislazione vigente, i soggetti affidatari privati non possono incassare direttamente somme di denaro e per questo non possono essere considerati enti creditori. La norma permette loro, però, di visionare quanto versato dai contribuenti, sia ai fini del controllo per l’eventuale attività di accertamento e di riscossione coattiva, sia per calcolare il proprio compenso. Infatti gli enti locali devono garantire a detti soggetti l’accesso ai conti correnti intestati ad essi e dedicati alla riscossione delle entrate oggetto degli affidamenti oltre all’accesso agli ulteriori canali di pagamento disponibili.
Nella circolare viene precisato che per ogni entrata oggetto di affidamento a terzi, l’ente locale è obbligato ad accendere un apposito conto presso il tesoriere, collegato al conto di tesoreria principale esclusivamente dedicato alla riscossione di detta entrata. In estrema sintesi il comune può adottare le diverse forme di pagamento dei tributi (ad es. conti correnti postali intestati all’ente; F24; strumenti di pagamento elettronici; PagoPA), ma una volta effettuati i versamenti devono ricondurre i vari flussi al conto dedicato acceso presso il tesoriere, che garantisce ai soggetti affidatari la verifica e la rendicontazione dei versamenti effettuati dai contribuenti.
Il tesoriere dell’ente provvede, quindi, ad accreditare giornalmente sul conto di tesoreria dell’ente le somme versate sui conti correnti dedicati alla riscossione delle entrate oggetto degli affidamenti. Il soggetto affidatario del servizio trasmette entro il giorno 10 del mese all’ente affidante e al suo tesoriere la rendicontazione e la fattura delle proprie competenze e spese riferite alle somme contabilizzate nel mese precedente e affluite sui conti correnti dell’ente. La norma lascia spazio alla «diversa previsione contrattuale» e sul punto la circolare è chiara nell’affermare che l”ente locale e il soggetto affidatario possono liberamente decidere di pattuire termini e modalità differenti in ordine alla regolamentazione dei loro rapporti; anzi propone un modello di convenzione che si basa su una modalità di pagamento molto diffusa che può trovare attuazione mediante l’introduzione di una sezione “Modalità di pagamento del servizio reso” nell’ambito del contratto di servizio tra Affidatario ed Ente. In sostanza l’Ente (debitore) si impegna ad autorizzare la propria banca tesoriera ad addebitare il conto di tesoreria ogni volta giunga dalla banca del soggetto affidatario (creditore) un ordine di addebito della fattura emessa dall’affidatario medesimo relativamente al servizio oggetto del presente contratto, fatta salva l’eventuale opposizione al singolo addebito e la sua revocabilità in qualsiasi momento.
La circolare si sofferma poi su molti altri specifici aspetti come, ad esempio, la trasmissione della fattura che l’affidatario inviare non solo al comune, secondo le modalità previste per la fatturazione elettronica, ma anche al tesoriere. Viene, infine, ulteriormente sottolineato che in ogni caso, come per tutti i pagamenti dell’ente, solo il tesoriere è legittimato al pagamento della fattura.

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