30/10/2019 – Il diritto di prelazione agraria

Il diritto di prelazione agraria
Si chiede se il diritto di prelazione ex art. 4-bis, L. 3 maggio 1982, n. 203 assegnato al coltivatore diretto operi anche in presenza di aggiudicazione ad offerta economicamente più vantaggiosa, ancor quando, il concessionario uscente non possa fornire al Comune taluni requisiti o prestazioni che l’aggiudicatario può invece spendere. Il Comune intende aggiudicare al miglior offerente che otterrà 100 punti su 100 (60 punti offerta economica – 20 requisiti – 20 progetto di miglioramento) una malga. Premesso che l’Ente proprietario riconosce il diritto di prelazione nei bandi, il problema che ci si pone è il seguente: se alcuni requisiti del vincitore non siano fungibili o replicabili dal concessionario uscente si può ritenere operativo il diritto di prelazione? Esempi possono essere il maggior punteggio ottenuto dal vincitore perché giovane, perché ottenuto in associazione con altri, per aver presentato un progetto di miglioramento redatto con diritti esclusivi di natura intellettuale.
a cura di Gare & Appalti Consulting SF
Al fine di dare adeguata risposta al quesito posto giova precisare quanto segue.
Preliminarmente si osserva che la normativa sulla prelazione agraria è imperativa, nel senso che la prelazione è istituto di ordine pubblico in quanto la stessa si colloca tra gli strumenti di organizzazione dei diritti sulle cose, la cui normativa è tutta di ordine pubblico al pari di quella prevista per l’affidamento di appalti pubblici e/o concessioni pubbliche.
Nella sostanza il diritto di prelazione consiste nel diritto di essere preferiti ad altri per l’acquisto di un terreno agricolo, quando il proprietario decide di venderlo. Il diritto di prelazione spetta anzitutto al coltivatore diretto (o società agricola in cui almeno la metà dei soci è coltivatore diretto) che conduce in affitto, da almeno due anni, il terreno offerto in vendita (art. 8, L. 26 maggio 1965, n. 590). Solo se il terreno non è affittato a un coltivatore diretto (o società agricola), hanno invece il diritto di prelazione i coltivatori diretti (o società agricole in cui almeno la metà dei soci è coltivatore diretto) proprietari di terreni confinanti (art. 7, L. 14 agosto 1971, n. 817).
In entrambi i casi non hanno diritto alla prelazione gli imprenditori agricoli professionali. Lo scopo di queste norme è quello di favorire l’acquisto dei terreni agricoli da parte di chi effettivamente li coltiva, quindi il diritto di prelazione è espressamente escluso dalla legge quando il terreno si trova in zona edificabile anche se in base a un piano regolatore adottato ma non ancora definitivamente approvato. Il diritto di prelazione è escluso anche quando il terreno agricolo è oggetto di permuta, vendita forzata, liquidazione coatta, fallimento ed espropriazione per pubblica utilità, oltre che, naturalmente, in caso di donazione.
Fatte queste doverosi precisazioni, al quesito posto va data senz’altro risposta affermativa nel senso che a prescindere dalla natura degli atti dispositivi posti in essere dal proprietario (anche eventualmente una Pubblica Amministrazione) la normativa sopra richiamata, al ricorrere dei presupposti esplicitati, trova comunque applicazione.

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