30/10/2018 – Illegittimità procedurale: sono i singoli responsabili delle PA a dover pagare

Illegittimità procedurale: sono i singoli responsabili delle PA a dover pagare

 30/10/2018 Dirigenza degli Enti Locali

La Corte dei conti della Toscana si è ritrovata a gestire un caso, che ha portato al chiarimento (tramite la sentenza n. 241/2018) di alcuni dubbi riguardo i danni erariali e su chi ricade l’obbligo di pagarli. In caso un dipendente di un Comune sia stato sottoposto a commissione disciplinare, procedimento che viene in seguito dichiarato illegittimo e poi annullato dal tribunale, con relativa condanna dell’ente a ripagare le spese legali a favore del dipendente, allora sarà la municipalità stessa a dover rispondere di danno erariale indiretto, relativo sia a quest’ultimo esborso sia a quello sostenuto dall’ente medesimo per la propria difesa in giudizio.

In seguito a un commento su un social, scritto da una dipendente di un Comune toscano e ritenuto lesivo per l’immagine della municipalità, l’Ente ha reagito con una sanzione disciplinare per il “richiamo scritto”. Il provvedimento è stato preso in analisi da un giudice del lavoro, che ha giudicato il provvedimento sanzionatorio definendolo asfittico e privo di basi solide, pronunciandosi quindi in favore del ricorso della donna e condannando il Comune a rimborsare le spese di giudizio sostenute dalla donna. Successivamente, la procura contabile di Firenze ha sancito che i tre dipendenti responsabili della misura punitiva verso la donna fossero tenuti a risarcire tutte le spese legali sostenute durante il caso: tanto quelle della ricorrente, quanto quelle sostenute dall’amministrazione comunale, che si era avvalsa di un professionista esterno.

Ad avvallare questa linea giuridica, c’è anche la sentenza n. 72/2018, di recente pronunciata dalla Corte dei conti dell’Emilia Romagna, con cui si è sostenuto che la delibera di licenziamento nei confronti di un direttore generale emessa da alcuni membri pro tempore del consiglio di amministrazione di un ente pubblico fosse illegittima. L’illegittimità derivava dalla violazione delle fondamentali garanzie procedurale che sono previste dallo statuto dei lavoratori. Anche in questo caso, oltre a risarcire il dirigente illegittimamente licenziato, i membri del consiglio che avevano sostenuto la delibera si sono visti condannare a pagare le spese legali sostenute dall’ente per il doppio grado di giudizio, che l’ente pubblico si era visto accollare dai giudici del lavoro.

Va però chiarito che, per quanto riguarda la risarcibilità delle spese legali da difesa, la giurisprudenza ritiene che queste ricadano sulla pubblica amministrazione, tenendo conto che è questa a dover curare i propri interessi, intraprendendo eventuali azioni giudiziali, e che do norma i dipendenti che danno il via a queste azioni non sono perseguibili, indipendentemente dall’esito finale della lite. Tuttavia, nei casi sopracitati l’orientamento giurisprudenziale consolidato non si è visto attuare, perché non pertinente a situazioni in cui si verifichino irrazionalità, incongruenza della difesa o temerarietà della lite, ovvero quando si riscontra un difetto nella normale diligenza o la domanda risulti infondata.

Articolo di Massimo Chiappa

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