30/09/2020 – Le novità in materia di procedimento amministrativo contenute nella legge 120/2020

Le novità in materia di procedimento amministrativo contenute nella legge 120/2020
di Michele Deodati – Responsabile SUAP Unione Appennino bolognese e Vicesegretario comunale
 
Con il D.L. 16 luglio 2020, n. 76, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 178 della stessa data, Suppl. Ordinario n. 24, è stato varato il tanto atteso provvedimento governativo sulle semplificazioni. Il provvedimento è stato convertito dalla L. n. 120/2020, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 228 del 14 settembre 2020. Sono tante le novità in materia di procedimento amministrativo.
Rapporti tra cittadino e pubblica amministrazione
Nella legge generale sul procedimento, fanno ingresso le clausole generali di buona fede e di collaborazione. In un sistema sempre più improntato alla “parità delle armi” tra cittadino e istituzioni, la legge di conversione del D.L. n. 76/2020 introduce un nuovo comma 2-bis all’articolo dedicato ai principi generali, per cui i rapporti tra il cittadino e la pubblica amministrazione sono improntati ai principi della collaborazione e della buona fede.
In tema di pubblicità dei tempi di conclusione dei procedimenti amministrativi, si precisa che la pubblicazione deve avvenire sul sito internet dell’ente, nell’ambito della sezione Amministrazione trasparente. sarà un decreto ministeriale a stabilire le modalità misurazione dei tempi e le ulteriori modalità di pubblicazione di tali dati.
Riemissione di provvedimenti annullati dal giudice per vizi inerenti ad atti endoprocedimentali
Grazie alla legge di conversione, non mancano le novità nel caso di annullamento di un provvedimento finale in virtù di una sentenza passata in giudicato, derivante da vizi inerenti ad uno o più atti emessi nel corso del procedimento di autorizzazione o di valutazione di impatto ambientale. L’intervento normativo si giustifica con riferimento, ad esempio, ai procedimenti per l’autorizzazione di attività o interventi che rientrano nel campo di applicazione della normativa ambientale sulla VIA e tali atti risultano annullati in giudizio perché viziati. In tali ipotesi, spesso si produce un arresto procedimentale con conseguenze di portata tale da compromettere gli investimenti. Dunque, la nuova norma contenuta nell’art. 21-deciesL. n. 241/1990 consente al proponente di richiedere all’amministrazione procedente e, in caso di progetto sottoposto a valutazione di impatto ambientale, all’autorità competente ai sensi del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, l’attivazione di un procedimento semplificato, ai fini della riadozione degli atti annullati. A questo punto si possono presentare due scenari: il caso in cui il progetto non richieda modifiche e quello in cui invece queste ultime siano necessarie. La nuova norma si occupa della prima ipotesi, con lo scopo di contingentare i tempi della successiva attività amministrativa in capo all’ente che si è visto annullare l’atto di propria competenza. Qualora non si rendano necessarie modifiche al progetto e fermi restando tutti gli atti e i provvedimenti delle amministrazioni interessate resi nel suddetto procedimento, l’amministrazione o l’ente che abbia adottato l’atto ritenuto viziato si esprime provvedendo alle integrazioni necessarie per superare i rilievi indicati dalla sentenza. A tal fine, entro quindici giorni dalla ricezione dell’istanza del proponente, l’amministrazione procedente trasmette l’istanza all’amministrazione o all’ente che ha emanato l’atto da riemettere, che vi provvede entro trenta giorni. Ricevuto l’atto ai sensi del presente comma, o decorso il termine per l’adozione dell’atto stesso, l’amministrazione riemette, entro i successivi trenta giorni, il provvedimento di autorizzazione o di valutazione di impatto ambientale, in attuazione, ove necessario, degli artt. 14-quater e 14-quinquies della presente legge e dell’art. 25, commi 2 e 2-bis, D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152. Ovviamente la norma ha inteso superare le inerzie di tipo procedurale-formale; diverso è il caso in cui di presenti la necessità di modifiche progettuali, che investendo il merito della valutazione, non possono che comportare una rinnovazione delle istruttorie.
Semplificazioni e accelerazioni
Il decreto semplificazioni si propone di risolvere alcuni problemi che ancora rallentano i lavori delle Conferenze di servizi, spesso a causa dell’inerzia imputabile ai soggetti terzi che non rendono gli atti di assenso di loro competenza nei tempi, o non li rendono affatto. In base all’art. 13D.L. n. 76/2020, fino alla data del 31 dicembre 2021, quando un’Amministrazione debba convocare una Conferenza di servizi decisoria, potrà fare ricorso alla modalità semplificata di cui all’art. 14-bisL. n. 241/1990. Ricordiamo che la conferenza di servizi decisoria è sempre indetta dall’amministrazione procedente quando la conclusione positiva del procedimento è subordinata all’acquisizione di più pareri, intese, concerti, nulla osta o altri atti di assenso, comunque denominati, resi da diverse amministrazioni, inclusi i gestori di beni o servizi pubblici. Quando l’attività del privato sia subordinata a più atti di assenso, comunque denominati, da adottare a conclusione di distinti procedimenti, di competenza di diverse amministrazioni pubbliche, la conferenza di servizi è convocata, anche su richiesta dell’interessato, da una delle amministrazioni procedenti.
La nuova Conferenza di servizi
La possibilità di fare ricorso alla modalità semplificata richiede però l’applicazione delle seguenti modificazioni:
– tutte le amministrazioni coinvolte rilasciano le determinazioni di competenza entro il termine perentorio di sessanta giorni;
– al di fuori dei casi di cui all’art. 14-bis, comma 5, l’amministrazione procedente svolge, entro trenta giorni decorrenti dalla scadenza del termine per il rilascio delle determinazioni di competenza delle singole amministrazioni, con le modalità di cui all’art. 14-ter, comma 4, L. n. 241 del 1990, una riunione telematica di tutte le amministrazioni coinvolte nella quale prende atto delle rispettive posizioni e procede senza ritardo alla stesura della determinazione motivata conclusiva della conferenza di servizi verso la quale può essere proposta opposizione dalle amministrazioni di cui all’art. 14-quinquiesL. n. 241 del 1990, ai sensi e nei termini ivi indicati. Si considera in ogni caso acquisito l’assenso senza condizioni delle amministrazioni che non abbiano partecipato alla riunione ovvero, pur partecipandovi, non abbiano espresso la propria posizione, ovvero abbiano espresso un dissenso non motivato o riferito a questioni che non costituiscono oggetto della conferenza.
Se l’intento è determinato ad infondere certezze nella conclusione degli iter, è forse il caso di abbandonare l’approccio acceleratorio. Questo perché 45, 60 o 90 giorni non sono tanti se dobbiamo realizzare un intervento complesso ma possiamo essere certi che saranno effettivamente questi i tempi di conclusione. Le difficoltà insorgono quando gli atti non intervengono nei termini e le procedure restano sospese o indefinite, alimentando i profili di incertezza, che alla lunga si ripercuotono sull’attrattività degli investimenti. E’ dunque sulla certezza dei tempi, da attuare con silenzio-assenso e decadenze dai poteri che occorre insistere. Dunque, se l’intento è effettivamente semplificatore, il discorso va intrapreso con il giusto coraggio anche nei confronti degli enti preposti alla cura di interessi c.d. sensibili, come territorio, ambiente e salute. E’ infatti su tali interessi che spesso incidono gli interventi più rilevanti, anche per le ricadute economiche che comportano.

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