30/09/2016 – un sindaco lombardo esprime le proprie perplessità al presidente di Anci Lombardia sul dirigente apicale

OGGETTO: Note al decreto attuativo sulla dirigenza della PA legge 124/15.

 

Caro Presidente, sono Giuseppe Andreoli, sindaco di Rodengo Saiano (BS) e già Responsabile dell’Area tecnica del Comune di Corte Franca (BS), riscontro la Sua nota di pari oggetto nella speranza che possa essere di una qualche utilità.

1-Convengo sull’opportunità di chiedere che la durata degli incarichi dirigenziali (art. 4 dove modifica l’art 19 quinquies del decreto legislativo 165) sia fissata in 5 anni e legata al mandato amministrativo del sindaco.

2-Convengo sull’opportunità che per il pagamento della retribuzione dirigente privo di incarico (art. 7 comma 1 punto 4) si valuti una soluzione come quella della regione Friuli Venezia Giulia dove viene previsto un fondo regionale cui contribuiscono tutti gli enti locali con una percentuale della spesa per la dirigenza (il 5% sarebbe sufficiente) destinato alla retribuzione dei dirigenti privi di incarico, con un meccanismo che prevede la verifica annuale della capienza del fondo e la ridefinizione della percentuale prevista.

3-Credo che sia, invece, sbagliato mettere in discussione l’obbligo di individuazione di un dirigente apicale per tutti gli enti locali (art. 9 comma 1 punto 3), fatta eccezione per i Comuni al di sotto dei 5.000 abitanti che hanno l’obbligo di convenzionarsi.

Per la mia esperienza amministrativa e per la mia esperienza professionale, credo, infatti, che la presenza di un dirigente apicale sia di fondamentale importanza per avere un supporto quotidiano nella gestione dell’ente locale anche con riferimento alla tutela degli amministratori locali che non sono sempre adeguatamente preparati per far fronte alle mille incombenze che gravano sulle loro spalle.

La presenza di un dirigente apicale che collabori con gli amministratori affinchè possano realizzare al meglio e nel rispetto della legge il loro programma amministrativo è, a mio avviso, indispensabile, e tale presenza deve essere “commisurata” non ai costi ma ai benefici che essa comporta per gli amministratori comunali. Per quanto mi riguarda, un buon dirigente apicale ripaga abbondantemente i costi spesi per il suo stipendio.

4-Credo che sia, invece, sbagliato accomunare il dirigente apicale a tutti gli altri dirigenti degli enti locali in quanto è necessaria una competenza multidisciplinare che, ad oggi, i dirigenti non hanno.

E’ assurdo pensare che il Dirigente dell’ufficio tecnico o il Dirigente dell’Ufficio finanziario possano essere nominati dirigente apicale. Essi si sono sempre occupati di un settore specifico e non hanno alcuna competenza sul resto delle attività richieste al dirigente apicale.

In fase di prima applicazione credo che il dirigente apicale debba essere nominato fra gli ex segretari comunali. A regime si potrà attribuire l’incarico di dirigente apicale anche ad altri dirigenti previa acquisizione delle necessarie competenze tramite percorsi di formazione specifici e rigorosi.

5-Per quanto precisato al precedente punto 4, credo che sia sbagliato pensare che nei Comuni privi di dirigenza le funzioni del dirigente apicale possano essere svolte dalle PO che non sono e non possono essere dirigenti e, ancor meno, dirigenti apicali in possesso di competenze multidisciplinari.

Mi permetto, inoltre, di segnalare che nella provincia di Brescia (vedi recente articolo di Pietro Gorlani pubblicato sul Corriere della Sera) il rapporto dipendente/abitante residente è di un dipendente ogni 274 abitanti e, quindi, decisamente inferiore a quello nazionale che è di un dipendente per ogni 134 abitanti. E’ credibile che le PO di Comuni così sottorganico possano anche svolgere le funzioni di dirigente apicale?

6-Credo che sia del tutto sbagliato pensare che i compiti e le funzioni del dirigente apicale possano essere svolti da dirigenti a tempo determinato assunti ai sensi dall’articolo 110 del TUEL e non da dirigenti previsti nei ruoli dirigenziali a tempo indeterminato.

A parte le considerazioni giuridiche precisate al successivo punto 7, credo che sia del tutto improbabile che vi siano molti dirigenti non di ruolo in possesso “di comprovata esperienza pluriennale e specifica professionalità nelle materie oggetto dell’incarico” e quei pochi che vi sono difficilmente saranno interessati a Comuni medio piccoli.

In ogni caso, mentre per i dirigenti di ruolo vi sono percorsi formativi, concorsi ed esperienze lavorative pregresse, da Sindaco mi chiedo:

  • -quale sarà il percorso professionale che potrà essere considerato “idoneo” per la dirigenza non di ruolo da assumere ai sensi dell’art.110 TUEL?
  • -quand’anche vi fossero dirigenti non di ruolo adeguatamente preparati, come si concilia il loro utilizzo con i problemi economici che vengono paventati con riferimento ai dirigenti apicali? In altre parole, se il dirigente apicale di ruolo “costa”, qualcuno può ragionevolmente pensare che costerà di meno un dirigente non di ruolo assunto ai sensi dell’art.110 TUEL?

 

7-Credo sia del tutto sbagliato affermare “… ci troveremmo nella curiosa situazione di poter assumere un dirigente con le modalità previste dall’articolo 110 ma di non potergli affidare l’incarico di dirigente apicale.”

In generale, infatti, non è vero che l’art. 110 TUEL consente di assumere un dirigente senza alcun problema.

Il comma 1 dell’art.110 TUEL consente di coprire posti di dirigenti previsti in pianta organica ove non sussistano professionalità all’interno dell’Ente e con una specifica motivazione circa il ricorso all’incarico a contratto invece che al concorso pubblico.

Il comma 2 dell’art.110 del TUEL consente l’assunzione di dirigenti extra pianta organica per far fronte ad eventuali necessità impreviste implicanti l’acquisizione non prevista di dirigenti e solo in assenza di assenza di professionalità analoghe.

Poichè al momento, vi è l’obbligo di individuare un dirigente apicale è da ritenersi che si potrebbe fare ricorso al comma 1 dell’art.110 solo nel caso in cui non vi siano dirigenti di ruolo disponibili e, in ogni caso, solo nel caso in cui vi siano motivazioni straordinarie che inducono a ricorrere all’incarico a contratto invece che al concorso pubblico.

Poichè al momento, vi è l’obbligo di individuare un dirigente apicale è da ritenersi che detta figura dovrà far parte della pianta organica di ogni Comune per cui non potrà essere usato l’art. 110 comma 2 che si riferisce ad assunzioni di dirigenti extra pianta organica.

Distinti saluti

Giuseppe Andreoli, sindaco di Rodengo Saiano

 

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