30/09/2016 – Le occasioni perdute dal Rottamatore invadente

Le occasioni perdute dal Rottamatore invadente

Pubblicato il 29 settembre 2016  

di Vitalba Azzollini

Egregio Titolare, nonostante il suo blog tratti prevalentemente temi di carattere economico, mi permetto di chiederle, ancora una volta, ospitalità per uno scritto di diritto: nonostante la diversità della materia, questo suo spazio web è uso rilevare incoerenze, contraddizioni e corto circuiti (non solo) istituzionali. “E’ uno sporco lavoro…”, lo si sa da tempo.

La recente proposta del Presidente del Consiglio di nominare, tra gli altri, il responsabile del Dipartimento Affari Giuridici e Legali a consigliere di Stato ha suscitato scalpore, in quanto la persona interessata ha un’età inferiore ai limiti previsti. Alcuni hanno evidenziato l’arroganza di chi deroga a proprio piacimento, in favore di alcuni privilegiati, a criteri previsti dalla legge e ribadisce così nei fatti la sudditanza di tutti gli altri. Se fosse solo questo il punto, si potrebbe concludere che a tale sudditanza noi “altri” dovremmo essere ormai abituati.

Invece, la questione presenta un profilo ancor più rilevante: la perniciosa commistione tra funzione amministrativa e giudiziaria che la predetta designazione rimarca, ancora una volta. Sia chiaro, il premier è pienamente titolare (l. n. 186/1982) del potere di nominare il 25% dei componenti del Consiglio di Stato, “organo di consulenza giuridico-amministrativa e di tutela della giustizia nell’amministrazione”; e la norma che lo sancisce, pur intaccando palesemente il principio di separazione tra poteri dello Stato, è stata reputata conforme alla Costituzione da parte della Consulta. A parte il (non trascurabile) dettaglio dell’età del consigliere prescelto, dunque, il premier ha operato in conformità alla legge, lo si ribadisce: ma ha di certo omesso di intervenire sulla legge stessa, proponendo la modifica della disposizione che consente al capo del Governo di scegliere parte dei componenti dell’organo chiamato a vagliare, in via consultiva o giurisdizionale, atti di cui è autore il Governo stesso. Il groviglio inestricabile e poco commendevole di “relazioni pericolose” è del tutto evidente.

Da chi ha brandito il baluardo della rottamazione sin dall’inizio del proprio mandato ci si sarebbe aspettati che lo utilizzasse, prima di tutto, per intaccare certe proprie competenze. Peraltro, in sede di riforma costituzionale, un paladino della chiarezza formale oltre che sostanziale, come si mostra il primo ministro, avrebbe forse fatto bene a suggerire una modifica di mera forma – e forse non solo tale – della Carta, la quale contempla il Consiglio di Stato nella stessa Parte in cui regola la figura e la funzione istituzionale del Governo. Da un Presidente del Consiglio che manifesta intolleranza al solo cenno di “legami incestuosi”, si sarebbe pretesa analoga severità verso ogni minima parvenza di confusione tra funzioni statali.

Della circostanza che i consiglieri da lui nominati siano indipendenti e imparziali non si osa dubitare: le modifiche normative cui si è fatto cenno avrebbero consentito loro non solo di essere, ma altresì di apparire come tali; al premier, invece, avrebbero permesso di fugare ogni dubbio circa la contaminazione di quel rapporto esclusivo tra i giudici e la legge che non ammette l’interferenza di altri soggetti, esecutivo incluso. Il parere del Consiglio di Presidenza (organo di autogoverno della magistratura amministrativa), obbligatorio ma non vincolante nel procedimento di nomina in discorso, non sembra poter funzionare come anti-calcare per rimuovere corrosive incrostazioni politiche; né la inamovibilità di cui i magistrati godono può magicamente dissolvere l’antipatica macchia prodotta dal sospetto di ingerenze della politica stessa.

Se poi si considera che è proprio la politica ad assegnare ai consiglieri di Stato incarichi extra-istituzionali in gabinetti di ministeri, enti ecc., appare chiaro che le relazioni pericolose restano salde e inquietanti. Del resto, il fatto che il capo del Governo non tenesse in grande conto l’opportunità di rimarcare la separazione tra poteri era stato chiaro sin dal gennaio scorso, quando scelse il Presidente del Consiglio di Stato: anche in questo caso, senza violare alcuna norma – ci mancherebbe – ma sovvertendo la prassi consolidata di rimetterne sostanzialmente la designazione al Consiglio di Presidenza.

Last but not least. Il Consiglio di Stato è composto per il 50% da magistrati del Tar, la cui competenza viene valutata con riguardo all’attività giurisdizionale svolta, ai titoli e all’anzianità di servizio”, mentre il restante 50% è suddiviso pariteticamente tra vincitori di concorso pubblico per titoli ed esami e consiglieri di nomina politica: senza nulla togliere al riconoscimento della “piena idoneità all’esercizio delle funzioni di consigliere di Stato sulla base dell’attività e degli studi giuridico-amministrativi compiuti e delle doti attitudinali e di carattere”, che rappresenta il presupposto per la nomina di questi ultimi, appare evidente il privilegio di cui essi godono rispetto alle altre categorie menzionate.

Per concludere, il Governo in carica, nonostante l’iper-attività normativa che ne connota l’operato, sembra guardarsi bene dal toccare le disposizioni che ne legittimano l’invadenza. A questo punto, egregio Titolare, forse obietterà che la politica, lungi dal contenere la propria pervasività, sta elaborando riforme che ne ampliano la portata: come lei ha già scritto, come il competente Luigi Oliveri ha più volte spiegato e come anch’io ho provato a esporre, quella della pubblica dirigenza ne è uno degli esempi più palesi, negli ultimi tempi. Si resta, dunque, in attesa di tempi migliori, tenendo ben presente – come lei insegna – che andrà molto peggio prima di andare meglio.

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